È consumatore il mutuatario che acquista un immobile per concederlo in locazione? La Corte di Giustizia UE chiarisce la questione

La Redazione
29 Ottobre 2024

Una persona fisica che acquista un immobile attraverso un mutuo per poi concederlo in locazione e ricavarne redditi può essere considerata un "consumatore"? La Corte di Giustizia UE interviene nuovamente sulla questione, chiarendo quali sono i criteri per definire un "consumatore".

L'art. 2 lett. b Dir. 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che una persona fisica che stipula un contratto di mutuo ipotecario al fine di finanziare l'acquisto di un unico bene immobile residenziale per concederlo in locazione dietro corrispettivo rientra nella nozione di “consumatore”, ai sensi di tale disposizione, qualora agisca per fini che non rientrano nell'ambito della sua attività professionale. Il solo fatto che detta persona fisica intenda ricavare redditi dalla gestione di tale immobile non può, di per sé, condurre ad escludere la suddetta persona dalla nozione di «consumatore», ai sensi di detta disposizione.

È quanto affermato dalla Corte di Giustizia UE, secondo la quale, dunque, il solo fatto che una persona fisica intenda acquistare un immobile tramite un contratto di mutuo per ricavarne redditi, non è sufficiente a escludere la persona dalla nozione di “consumatore”, per qualificarlo come professionista o imprenditore.

La Corte ricorda che l'art. 2 lett. b e c Dir. 93/13/CEE definisce:

  • «consumatore» qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale;
  • «professionista» qualsiasi persona fisica o giuridica che, nei contratti oggetto della direttiva, agisce nel quadro della sua attività professionale, sia essa pubblica o privata.

Pertanto, è in riferimento alla qualità dei contraenti - a seconda che essi agiscano o meno nell'ambito della loro attività professionale - che la Direttiva definisce i contratti ai quali essa si applica.  La qualità di «consumatore» deve, pertanto, essere determinata alla luce di un criterio funzionale, che consiste nel valutare se il rapporto contrattuale di cui trattasi rientri o meno nell'ambito di attività estranee all'esercizio di una professione. Ne deriva anche che la nozione di «consumatore» - come già precisato dalla Corte in passato - ha carattere oggettivo ed è indipendente dalle conoscenze concrete che la persona interessata può avere o dalle informazioni di cui tale persona realmente dispone (in tal senso si veda anche C.Giust. UE 8 giugno 2023, C‑455/21).

Spetterà poi al giudice nazionale adito nel contesto di una controversia vertente su un contratto che può rientrare nell'ambito di applicazione della citata direttiva verificare, tenendo conto di tutti gli elementi di prova e, specificatamente, delle condizioni di tale contratto, se l'interessato possa essere qualificato come «consumatore» ai sensi di detta direttiva. A tal fine, il giudice nazionale deve tener conto di tutte le circostanze del caso di specie e, in particolare, della natura del bene o del servizio oggetto del contratto considerato, idonee a dimostrare il fine per il quale tale bene o servizio è acquisito.

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