Guida dettagliata al pagamento del contributo unificato nel PAT

29 Ottobre 2024

Nel contesto del processo amministrativo telematico (PAT), il contributo unificato rappresenta un obbligo fondamentale per chiunque intenda presentare ricorsi o atti davanti ai Tribunali Amministrativi Regionali (TAR) o al Consiglio di Stato. Il corretto pagamento del contributo è essenziale per evitare sanzioni e complicazioni legali, e deve essere effettuato esclusivamente tramite il modello F24 ELIDE, come previsto dalle norme vigenti a partire dal 1° novembre 2017.

Il d.P.R. n. 115/2002, modificato da successive disposizioni, regola le modalità di versamento, le eventuali sanzioni in caso di mancato o parziale pagamento, e le procedure per richiedere un rimborso.

Di seguito, analizzeremo nel dettaglio:

  • Le modalità corrette di pagamento del contributo unificato.
  • Le conseguenze e le sanzioni applicabili in caso di mancato pagamento, aggiornate dalla circolare del 2024.
  • Le opportunità di definizione agevolata.
  • La procedura per richiedere il rimborso del contributo unificato.

Modalità di pagamento del contributo unificato

Il contributo unificato deve essere versato ogni qualvolta si deposita un atto o un ricorso presso un TAR o il Consiglio di Stato. Dal 1° novembre 2017, è obbligatorio utilizzare il modello F24 ELIDE per effettuare il pagamento. Questo modello, gestito dall'Agenzia delle Entrate, consente il versamento attraverso il sistema telematico dei versamenti unitari e può essere utilizzato tramite servizi di home banking o intermediari abilitati.

Compilazione del Modello F24 ELIDE

Il modello F24 ELIDE richiede una compilazione precisa. Ecco i principali campi da inserire:

- Sezione Contribuente: in questa sezione devono essere inseriti i dati anagrafici del soggetto che effettua il pagamento, tipicamente il ricorrente o la parte rappresentata. Vanno indicati il **codice fiscale** e i **dati identificativi** (nome, cognome, data di nascita, ecc.).

- Sezione Erario ed Altro: questa sezione è dedicata alle informazioni relative al tributo:

  - Codice tributo: il codice che identifica il tipo di tributo. Per il contributo unificato nei procedimenti amministrativi, il codice più comune è **GA01**, ma esistono altri codici specifici per determinate tipologie di ricorsi, come quelli straordinari al Presidente della Repubblica o della Regione siciliana.

  - Codice ufficio: il codice dell'ufficio giudiziario presso il quale è stato depositato il ricorso. È possibile reperire questi codici in apposite tabelle fornite dall'Agenzia delle Entrate. Attenzione a non sbagliare!!

  - Anno di riferimento: inserire l'anno cui si riferisce il versamento.

  - Elementi identificativi: qui va inserito il codice fiscale o la partita IVA del soggetto debitore. In alcune circostanze, come nel caso di ricorrenti extracomunitari, questo campo può essere lasciato vuoto, ma è sempre consigliabile inserire il maggior numero di dettagli possibili per evitare ritardi o errori.

Modalità di versamento e ottenimento della quietanza

Dopo aver correttamente compilato il modello F24, è possibile procedere al pagamento attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate o tramite servizi di home banking offerti da intermediari bancari. Una volta completata la transazione, verrà rilasciata una quietanza di pagamento. Questo documento attesta l'avvenuto versamento e contiene il numero di protocollo telematico, che sarà necessario per completare il deposito telematico dell'atto o del ricorso.

Importante: la quietanza di pagamento è un documento essenziale che deve essere conservato accuratamente, poiché i suoi dettagli saranno richiesti durante la fase di deposito telematico del ricorso o dell'atto amministrativo. In caso di mancata produzione della quietanza, il sistema informatico del processo amministrativo non riconoscerà il pagamento e ciò potrebbe comportare ritardi o sanzioni.

Compilazione del modulo di deposito telematico

Una volta effettuato il pagamento, è necessario inserire i dati del contributo unificato all'interno del modulo di deposito telematico. Questo passaggio è cruciale, poiché eventuali errori possono comportare il rigetto del deposito o la necessità di ripetere l'intera procedura.

Nel Modulo di Deposito Telematico, si deve accedere alla sezione riservata al Contributo Unificato (in basso) e selezionare l'opzione non esente (che indica che il pagamento del contributo è stato effettuato). Successivamente, si devono compilare i seguenti campi:

- Data del versamento: qui si inserisce la data in cui è stato effettivamente eseguito il pagamento, come riportato nella quietanza.

- Modalità di versamento: l'unica modalità ammessa dal 1° gennaio 2018 è il "Modello F24".

- Estremi del versamento: occorre inserire il numero di protocollo telematico riportato sulla quietanza rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o dall'intermediario. È importante riportare il numero esattamente come appare nella quietanza.

- Importo versato: si inserisce l'importo effettivo versato, come indicato nella quietanza.

- Numero riga: se nel modello F24 sono stati eseguiti più versamenti, è necessario indicare il numero di riga corrispondente al pagamento effettuato. In caso di un singolo pagamento, il numero riga sarà "1".

Il file della quietanza deve essere allegato nell'apposito quadrante. Ove doveste depositare copia del pagamento del contributo mediante modulo separato, sappiate che occorrerà allegarlo in due spazi appositi diversi: da questo punto di vista il file deve essere salvato due volte con due nomi differenti, per evitare che il modulo stesso non vi faccia proseguire con la successiva firma digitale e l'invio.

Conseguenze del mancato pagamento: modifiche e sanzioni aggiornate

Nel caso in cui il contributo unificato non venga pagato o venga pagato solo parzialmente, la normativa prevede conseguenze significative. L'art. 248 d.P.R. n. 115/2002 regola le procedure che l'ufficio competente deve seguire in caso di mancato pagamento.

Invito al pagamento: se il pagamento non è stato eseguito entro i termini previsti, l'ufficio invierà un invito al pagamento entro 30 giorni dal deposito dell'atto o del ricorso. Questo invito avverte che, se il pagamento non verrà effettuato entro ulteriori 30 giorni, si procederà con:

  • L'iscrizione a ruolo dell'importo dovuto.
  • L'aggiunta degli interessi legali.
  • L'applicazione di sanzioni amministrative, che variano in base alla gravità e alla durata del mancato pagamento.

Sanzioni aggiornate dalla circolare del 2024

Con la circolare del 2024, le sanzioni per il mancato o tardivo pagamento del contributo unificato sono state modificate e prevedono ora:

- Sanzione del 33%: se il pagamento viene effettuato tra il 31° e il 60° giorno dalla notifica dell'invito, la sanzione applicabile sarà pari al 33% dell'importo non versato.

- Sanzione del 70%: se il pagamento viene eseguito tra il 61° e il 90° giorno dalla notifica dell'invito, la sanzione aumenta al 70%.

- Sanzione del 200%: se il pagamento non viene effettuato entro 90 giorni dalla notifica dell'invito, la sanzione raggiunge il 200% dell'importo dovuto.

Queste nuove sanzioni si applicano a partire dalle violazioni commesse dopo il 1° settembre 2024, come stabilito dalla circolare del 2024.

Definizione agevolata

Per evitare l'applicazione delle sanzioni più elevate, la normativa prevede la possibilità di accedere a una definizione agevolata del mancato pagamento del contributo unificato. Se il debitore non provvede al pagamento entro i 30 giorni stabiliti dall'invito, può comunque regolarizzare la sua posizione nei successivi 30 giorni (ossia tra il 31° e il 60° giorno) pagando una sanzione ridotta pari a un terzo dell'importo dovuto.

Procedura per il rimborso del contributo unificato

In alcuni casi, il soggetto che ha effettuato il pagamento può richiedere il rimborso del contributo unificato. Questa possibilità si presenta in diverse circostanze, tra cui:

- Ricorso non iscritto a ruolo: se il ricorso non è stato iscritto a ruolo, il contribuente può richiedere il rimborso dell'importo versato.

- Errore nel pagamento: se è stato effettuato un pagamento in eccesso o non dovuto, il contribuente può richiedere il rimborso della somma.

Documentazione necessaria per il rimborso

Per richiedere il rimborso del contributo unificato, il contribuente deve presentare un'istanza scritta, corredata dai seguenti documenti:

- Generalità del richiedente, incluso codice fiscale, residenza e dati di contatto.

- Estremi del versamento e l'importo per cui si richiede il rimborso.

- Documenti che attestano il versamento, come il modello F23 o altre attestazioni.

- Atto giudiziario notificato, se pertinente.

- Modalità di rimborso preferita (ad esempio, accredito bancario).

Il rimborso può essere disposto solo a favore del soggetto che ha effettuato il pagamento. Una volta presentata la richiesta, l'ufficio competente avrà 30 giorni di tempo per rispondere e disporre il rimborso, se tutte le condizioni sono soddisfatte.

Ho sbagliato il codice e ho pagato alla segreteria di un altro TAR: cosa fare?

Sul punto vi consiglio di contattare immediatamente la segreteria del TAR dove il pagamento è effettivamente avvenuto e subito dopo quella del TAR che attende il pagamento del contributo. Per esperienza è possibile che sia la stessa Segreteria del TAR che può regolarizzare il codice a cui consegue il corretto versamento. In difetto, sarete costretti a pagare nuovamente il contributo ed effettuare la procedura di rimborso sopra esaminata.

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