Sanzionato il cittadino che punta le telecamere contro i vicini antagonisti

30 Ottobre 2024

Nonostante i diverbi e le denunce tra vicini non è possibile posizionare telecamere rivolte verso le porte e le finestre altrui. La cattura stabile di queste immagini è infatti sicuramente contraria alle disposizioni in materia di protezione dei dati e non solo.

Lo ha chiarito il Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento n. 549 del 12 settembre 2024.

Un cittadino in lite con alcuni vicini di casa ha deciso di posizionare delle telecamere di sorveglianza sul muro della sua abitazione rivolgendo il cono di ripresa verso porte e finestre altruirivendicando la proprietà di tutta l'area ripresa. A seguito del reclamo di un interessato l'Autorità ha incaricato il Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di Finanza di effettuare un sopralluogo che ha confermato l'orientamento delle telecamere verso proprietà altrui. 

Rilevato che le riprese «risultavano idonee a inquadrare anche aree, di fatto, di pertinenza dei segnalanti, l'Ufficio con la nota del 10 febbraio 2023, invitava il titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 157, d.lgs. n. 196 del 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, ad adottare misure idonee a circoscrivere l'angolo di visuale delle telecamere, escludendo dalla ripresa aree di non pertinenza quali le porte secondarie e le finestre delle private abitazioni dei segnalanti che si affacciano sul vicolo». Ma il titolare del trattamento non ha aderito alle richieste dell'Autorità specificando che «le porte dei segnalanti sono state realizzate abusivamente sul muro perimetrale, che l'area oggetto di ripresa costituisce proprietà esclusiva e non risulta gravata da alcun diritto in favore di soggetti terzi».

Secondo la normativa, prosegue il provvedimento, «è possibile installare sistemi di ripresa video, senza dover adempiere agli obblighi previsti dalle norme in materia di protezione dei dati personali, purché l'angolo di visuale delle telecamere sia limitato alle sole zone di propria pertinenza, anche eventualmente attraverso l'attivazione di una funzione di oscuramento delle parti eccedenti. Soltanto in presenza di situazioni di rischio effettivo adeguatamente documentate il titolare del trattamento può, sulla base di un legittimo interesse, estendere la ripresa delle videocamere anche ad aree pubbliche o aperte al pubblico, immediatamente prossime a quelle di pertinenza, a condizione però che lo spazio pubblico ripreso sia solo quello immediatamente prospicente agli accessi alla propria abitazione e che tale estensione risulti necessaria e proporzionata, in relazione al contesto, per assicurare una protezione efficace. Non sono invece consentite le riprese di spazi pubblici o comuni che non hanno un immediato collegamento con le aree di pertinenza e le riprese di aree di pertinenza di terzi. Nel caso in esame, dall'istruttoria emerge che la ripresa ha riguardato anche aree ultronee e di pertinenza di terzi, in assenza di idonei presupposti di liceità. Il trattamento dei dati personali oggetto del presente procedimento risulta, pertanto, effettuato in violazione dell'art. 5, par. 1, lett. a) e dell'art. 6 del Regolamento».

In considerazione della determinazione del titolare del trattamento di non modificare il cono di ripresa, nonostante i rilievi dell'Autorità, il Garante ha ritenuto di applicare una sanzione amministrativa di 400 euro ordinando di limitare il cono di ripresa delle telecamere.

(Fonte: Diritto e Giustizia)

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