Ispezione giudiziale e liquidazione volontaria
11 Ottobre 2024
Orientamento favorevole La tematica concernente l'ammissibilità, o meno, di un procedimento di cui all'art. 2409 c.c. quando la società è stata posta in liquidazione, posto che le gravi irregolarità devono essere attuali nel momento in cui viene richiesto l'intervento del Tribunale, essendo irrilevanti quei fatti, seppur gravi, i cui effetti siano venuti meno o la cui violazione abbia esaurito i suoi effetti, è stata affrontata dalla giurisprudenza di merito con decisioni non unanimi, sia in senso positivo che in senso negativo. Infatti, da un lato, vi è un orientamento favorevole all'apertura della procedura di cui all'art. 2409 c.c. anche da parte di società che si trovino in stato di liquidazione. Tale orientamento viene esplicitato nella risalente pronuncia del Tribunale di Trani (sentenza del 30 ottobre 2001), la quale afferma che: «Il controllo giudiziario non solo può essere efficacemente concluso con l'adozione degli opportuni provvedimenti ripristinatori della regolarità nei confronti della società posta in liquidazione nelle more dello stesso procedimento, ma può anche essere effettivamente promosso nei confronti di una società già in liquidazione per eliminare gravi irregolarità commesse sia prima sia dopo lo scioglimento della stessa; il sindacato del tribunale, infatti, può essere esercitato fino al momento dell'estinzione della società che si realizza dopo la cessazione di ogni attività liquidatoria». Orientamento contrario A tale orientamento se ne contrappone un altro opposto, che evidenzia come la liquidazione della società precluda l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 2409 c.c. Tale orientamento viene esplicitato nelle pronunce di due tribunali di merito, rispettivamente dal Tribunale di Venezia (decreto del 27 gennaio 2004) e dal Tribunale di Ragusa (sentenza del 26 ottobre 2001) Infatti, nel decreto emesso dal Tribunale di Venezia, il Collegio ha ritenuto che, aderendo alle costanti decisioni assunte dalla Corte d'Appello di Venezia, «la liquidazione della società preclude l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 2409 c.c. anche se intervenuta in pendenza del relativo procedimento, in quanto non consente il perseguimento dello scopo precipuo del procedimento stesso, autonomo e complementare rispetto agli altri mezzi previsti dall'ordinamento giuridico per la tutela contro gli atti di cattiva amministrazione, essendo finalizzato unicamente a garantire l'interesse generale alla corretta amministrazione della società e potendo, dunque, solo indirettamente concorrere a soddisfare, in quanto coincidenti, gli interessi particolari dei soci». Infatti, prosegue il Collegio, che ha ritenuto improcedibile un ricorso ex art. 2409 c.c., «lo stato di liquidazione, comportando la cessazione dell'attività d'impresa, essendo consentite solamente le operazioni correlate strumentalmente al fine della definizione dei rapporti ancora in corso e della conversione dei beni in denaro, pone in essere una situazione per la quale viene meno, per carenza di ogni interesse, la funzione propria dei provvedimenti adottabili ex art. 2409 c.c.» Il Tribunale di Ragusa, dal canto suo, ha ritenuto che: «va esclusa l'ammissibilità o la procedibilità e il controllo giudiziale ex art. 2409 c.c. allorché la società sia messa in stato di liquidazione. Ciò in quanto la sopravvenuta deliberazione di messa in liquidazione della società elimina in radice l'esigenza di ripristino della normale gestione di essa e soprattutto, la nomina di un amministratore giudiziario mal si concilia con la figura di un liquidatore regolarmente nominato dalla società e non removibile dal giudice nell'ambito dell'avviato procedimento». Conclusioni Alla luce degli orientamenti emersi, solo un intervento della giurisprudenza di legittimità potrebbe risolvere tale contrasto, affermando l’ammissibilità o meno di provvedimenti previsti dall’art. 2409 c.c. anche in una società in stato di liquidazione. |