Spetta al richiedente l’onere di provare il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne che abbia ampiamente superato la maggiore età

30 Ottobre 2024

La domanda giuridica pertinente è: In che modo l'obbligo del mantenimento del figlio adulto viene valutato rispetto alla maggiore età e all'eventuale ricerca di un'occupazione lavorativa da parte del richiedente?

Massima

In tema di diritto al mantenimento del figlio maggiorenne che abbia ampiamente superato la maggiore età - c.d. “figlio adulto” -, spetta al richiedente l’onere di dimostrare le condizioni che fondano tale diritto. Raggiunta la maggiore età, si presume infatti l’idoneità al reddito, salvo che il richiedente non dimostri di essersi impegnato nella ricerca di una occupazione lavorativa e di essere incolpevolmente in ritardo rispetto al reperimento della stessa. La dimostrazione sarà più gravosa, man mano che l’età del figlio aumenti, fermo l’obbligo del Giudice di effettuare una valutazione caso per caso, tenendo conto della “funzione educativa del mantenimento” e di declinare il principio di autoresponsabilità rispetto alla fattispecie concreta.

Il caso  

Tizio ha richiesto al Tribunale - che ha accolto la sua domanda - la revoca dell’obbligo impostogli di contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne e l’assegnazione all’ex coniuge della casa già coniugale, ritenendo che la ragazza fosse autosufficiente.

La Corte d’Appello ha accolto il reclamo dell’ex coniuge, che ha rilevato che l’inizio tardivo del percorso universitario della figlia e lo svolgimento di lavori saltuari e precari costituissero elementi insufficienti a far ritenere fondata la richiesta del padre, soprattutto alla luce dell’età della ragazza, che non era certo elevata rispetto consuetudini sociali ed ha ripristinato l’obbligo a carico paterno di mantenere la figlia maggiorenne, confermando inoltre l’assegnazione della casa già coniugale.

Avverso questo decreto Tizio ha proposto ricorso in cassazione.

La questione

La questione in esame è la seguente: ha diritto al mantenimento il figlio maggiorenne che si iscriva all’università cinque anni dopo la conclusione ordinaria della scuola di secondo grado, senza dimostrare le ragioni di questa scelta tardiva e la coerenza del percorso di studi rispetto alle sue aspirazioni ed alle sue attitudini?

Le soluzioni giuridiche

In passato, l'onere della prova della raggiunta indipendenza economica del figlio maggiorenne e della insussistenza dei presupposti al suo mantenimento gravava sull'obbligato (si veda, Cass. 19589/2011).

A partire dal 2020 - fatte salve eccezioni (ad es. Cass. 21752/2020) - l'onere della prova dell'autosufficienza dei figli non spetta al genitore che richieda la revoca del mantenimento del figlio maggiorenne, poiché la giurisprudenza della Corte è ormai uniforme nell'affermare il principio di diritto secondo il quale tale onere spetta al richiedente (si veda Cass. 26875/2023, Cass. 29264/2022, Cass. 37366/2021, Cass. 17183/2020). Tale prova deve vertere sulla circostanza che il figlio abbia curato la propria preparazione o si sia, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro.

La Corte opera sulla base del seguente criterio: se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione è più agevole sostenere la fondezza del suo diritto al mantenimento. Viceversa, per il “figlio adulto” - che abbia, cioè, abbondantemente superato la maggiore età - la prova a suo carico sarà particolarmente rigorosa.

Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito e per superare tale presunzione occorre la prova della sussistenza di circostanze che integrano il diritto ad un ulteriore mantenimento, quali la dimostrazione dell'impegno rivolto alla ricerca di occupazione lavorativa e dell'essere incolpevoli rispetto al ritardo nel reperirla.

Tale onere probatorio diviene più gravoso man mano che l'età del figlio aumenti, dal momento che il figlio che ha ampiamente superato la maggiore età e non abbia reperito una occupazione lavorativa stabile o che gli consenta l'autosufficienza economica, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa vantando il diritto al mantenimento del genitore ma facendo ricorso ai diversi strumenti di ausilio sociale che sono finalizzati ad assicurare un sostegno al reddito.

Rimane salva la possibilità di azionare il diritto all'obbligazione alimentare nell'ambito familiare, per supplire alle più essenziali esigenze di vita dell'individuo.

Il giudice di merito deve effettuare sempre una valutazione caso per caso e non può ricorrere a considerazioni di carattere generale.

Osservazioni

Nel caso di specie, il ricorrente - in sede di modifica delle condizioni di divorzio - ha chiesto la revoca dell'onere di mantenimento per la figlia maggiorenne e della casa ex coniugale.

Occorre ricordare che entrambe le questioni (mantenimento del figlio e assegnazione della casa già coniugale) procedono spesso unitariamente ed anche di tema di assegnazione dell'abitazione per convivenza con i figli maggiorenni la valutazione va effettuata caso per caso (si veda Cass. 5883/2018).

Ferma la tutela costituzionale (art. 30) e sostanziale (art. 315-bis c.c.) nella tutela delle relazioni familiari vanno inoltre considerati sempre eventuali fatti sopravvenuti e nuovi, quali mutamenti reddituali e nascita di altri figli a seguito di unioni post divorzili o della cessazione della convivenza, pur nel rispetto dei principi di non discriminazione (art. 14 in combinato disposto con l'art. 8 Cedu).  

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