Suddivisione in lotti: l’annullamento del bando produce un effetto che si estende a tutti i lotti nei quali si articola la gara
30 Ottobre 2024
Il Consiglio di Stato, con la pronuncia in commento, ha ritenuto corretta la caducazione dell'intera gara suddivisa in lotti, ancorché non impugnati, una volta venuto meno il bando nella sua interezza quale atto amministrativo generale. Il collegio preliminarmente ha evidenziato la natura giuridica del bando di gara che, così come quelli di concorso, pur non avendo natura regolamentare né normativa, sono atti amministrativi generali in quanto rivolti a una platea di destinatari non individuabile ex ante, ossia a tutti coloro che possono essere interessati a partecipare alla procedura competitiva. Tanto premesso, nel caso di una gara suddivisa in lotti, l'annullamento del bando produce un effetto che si estende a tutti i lotti nei quali si articola la gara, senza la necessità di effettuare un esame caso per caso, proprio perché il bando costituisce un atto amministrativo generale e conseguentemente il suo annullamento produce i propri effetti erga omnes. Pertanto, il venir meno del bando nella sua interezza quale atto amministrativo generale determina l'automatica caducazione anche degli atti consequenziali ancorché non impugnati, come sono quelli delle procedure relative agli altri lotti, per “invalidità caducante”. |