Riduzione della pena per omessa impugnazione della sentenza di condanna emessa all’esito di giudizio abbreviato

Alessandro Trinci
06 Novembre 2024

Il meccanismo premiale di riduzione della pena per omessa impugnazione della sentenza di condanna emessa all'esito del giudizio abbreviato, previsto dall'art. 442 comma 2-bis c.p.p., introdotto dalla riforma Cartabia e ritoccato dal Correttivo Nordio, ha da subito suscitato dubbi in ordine ai provvedimenti che il giudice dell'esecuzione può adottare in conseguenza della rideterminazione della pena.

In particolare, ci si è chiesti se una riduzione della pena detentiva entro i due anni possa consentire la sospensione condizionale della stessa (ma anche la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale), come espressamente previsto dall'art. 671 comma 3 c.p.p. per i casi di riconoscimento del concorso formale o della continuazione. L'assenza di una previsione espressa, in ossequio al principio di legalità processuale, dovrebbe indurre ad escludere tale potere per il giudice che riduca la pena ai sensi dell'art. 442 comma 2-bis c.p.p., e in tal senso si è orientata una parte della giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Bari, ord. 9 luglio 2024) e la Suprema Corte nella prima decisione sul tema (cfr. Cass. pen., sez. I, 9 luglio 2024, n. 37899).

Tuttavia, si è dubitato che tale assetto sia conforme a Costituzione. Il G.i.p. del Tribunale di Nola, infatti, con ordinanza del 6 maggio 2024, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 442 comma 2-bis c.p.p., nella parte in cui non prevede che il giudice dell'esecuzione possa concedere la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, ove la diminuzione automatica di pena per la mancata impugnazione della sentenza di condanna emessa in sede di giudizio abbreviato comporti l'applicazione di una pena contenuta nei limiti di legge di cui all'art. 163 c.p. Ad avviso del giudice rimettente, sarebbe impraticabile una interpretazione costituzionalmente orientata della norma e questa sarebbe contraria ai principi di ragionevolezza (art. 3 Cost.), finalità rieducativa della pena (art. 27, comma 3 Cost.) e ragionevole durata del processo (art. 111 Cost. e 6CEDU, per il tramite dell'art. 117 Cost.). L'udienza per decidere sul ricorso è stata fissata il 25 novembre 2024.

La tematica, anche alla luce della decisione che sarà adottata dalla Consulta, formerà oggetto di approfondimento.

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