Atti di alta amministrazione: soggiacciono al sindacato giurisdizionale limitato alla sola individuazione di manifeste illogicità formali e sostanziali

Redazione Scientifica Processo amministrativo
07 Novembre 2024

Gli atti di alta amministrazione, di scelta strategica di obiettivi e di allocazione delle risorse, sono riservati agli organi di vertice politico regionali e come tali sono sottoposti ad un sindacato giurisdizionale di natura estrinseca e formale limitato alla sola individuazione di manifeste illogicità formali e sostanziali, che non si estende all'esame diretto e all'autonoma valutazione del materiale tendente a dimostrare la sussistenza dei relativi presupposti.

Un Comune chiedeva l'annullamento della deliberazione della Giunta Regionale avente per oggetto la concessione in comodato a titolo gratuito di immobile sito nel centro storico all'Azienda Sanitaria Provinciale, così vanificando la possibilità dell'allocazione della sede dei corsi di laurea presso il medesimo immobile.

Le parti resistenti chiedevano il rigetto del ricorso attesa la natura di atto di alta amministrazione della deliberazione impugnata.

Il collegio, preliminarmente, ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza delle condizioni dell'azione ed in particolare dell'interesse a ricorrere, non avendo ravvisato un interesse concreto e attuale ad agire tale da far presuppore che il ricorrente possa ottenere un effettivo ed immediato vantaggio dall'accoglimento del ricorso.

Invero, il Comune ricorrente si è limitato a dedurre che i provvedimenti impugnati avrebbero cancellato, senza motivazione, “l'aspirazione della collettività a vedere rivitalizzato il centro storico, attraverso l'allocazione della sede dei corsi di laurea presso l'immobile concesso in comodato all'ASP” senza, però, fornire alcun elemento utile da cui dedurre che detti provvedimenti abbiano, in qualche modo, precluso la realizzazione di tale progetto.

Vieppiù, il collegio ha ritenuto il ricorso infondato in quanto il Comune ha censurato la deliberazione della Giunta Regionale, la quale, configurandosi come un atto di alta amministrazione, deve ritenersi legittima solo in difetto di una palese discrasia o incongruenza logica.

In merito, il collegio ha ribadito che gli atti di alta amministrazione si pongono in una posizione intermedia tra gli atti politici - quali atti di indirizzo volti alla scelta dei fini da perseguire - e i provvedimenti strictu sensu amministrativi diretti all'attuazione concreta delle scelte stabilite a livello governativo. Si tratta, in sostanza, di atti che, seppur connotati da notevole discrezionalità, restano nel solco della cura concreta dell'interesse pubblico prefissato in sede politica e non già della scelta degli interessi da raggiungere. Pertanto, essi conservano la loro natura amministrativa e soggiacciono al sindacato giurisdizionale limitato alla sola individuazione di manifeste illogicità formali e sostanziali.

Orbene, il collegio ha ritenuto che gli atti impugnati sono stati adottati nel legittimo esercizio del potere organizzativo dell'Amministrazione regionale la quale ha attuato un'attività finalizzata alla valorizzazione del patrimonio immobiliare delle Aziende Sanitarie per le finalità di tutela della salute pubblica.

Nello specifico la delibera della Giunta Regionale diretta alla riqualificazione dell'edilizia sanitaria dismessa era volta a realizzare il duplice obiettivo di risparmio di spesa per l'erario derivante dalla dismissione di fitti passivi e di riqualificazione degli immobili dismessi attraverso il finanziamento, diretto o indiretto, di opere di ristrutturazione e adeguamento edilizio.

Viene dunque in rilievo un'attività di scelta strategica di obiettivi-funzione e di allocazione delle risorse riservata agli organi di vertice politico regionali che non può essere sindacata dal giudice amministrativo se non nei ristretti limiti propri degli atti “a forte tasso di discrezionalità” nell'ambito della generale giurisdizione di legittimità prevista dall'art. 7 comma 1 c.p.a.

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