Fondo patrimoniale: possibile solo a favore della famiglia «nucleare»
07 Novembre 2024
La Corte di Cassazione, con la pronuncia in esame, ha ribadito il principio di diritto per cui la possibilità per i coniugi ovvero per un terzo di costituire un fondo patrimoniale nel quale far confluire beni vincolati al soddisfacimento dei bisogni della famiglia è relativa unicamente alla famiglia cd. nucleare. Nello specifico, i Giudici sono stati chiamati a pronunciarsi sulla validità dell'atto con cui un ex convivente more uxorio, dopo la fine della relazione affettiva da cui era nata una figlia, aveva conferito il 50% dell'immobile in comproprietà con l'ex compagno in un fondo patrimoniale costituito dai genitori di lei con altri immobili di loro proprietà. La Corte di Appello aveva dichiarato nullo per mancanza di causa tale atto e aveva constatato che, non essendoci nel documento alcun riferimento alla minore, ossia alla figlia della coppia, la costituzione del fondo avesse come obiettivo solo la salvaguardia degli interessi dei genitori dell'ex compagna. Accogliendo parzialmente il ricorso, la Cassazione ha esaminato la disciplina relativa all'art. 167 c.c., cioè sulla costituzione del fondo patrimoniale, sottolineando che questa dev'essere funzionale «a far fronte ai bisogni della famiglia». In particolare, la Suprema Corte - richiamando i propri precedenti – ha chiarito che la costituzione del fondo patrimoniale è soggetta alle disposizioni dell'art. 162 c.c., circa le forme delle convenzioni matrimoniali e, di conseguenza, non si riferisce alla cosiddetta famiglia «parentale» bensì alla famiglia «nucleare»: in essa sono compresi i figli, minori e maggiorenni, ancora a carico dei genitori e non autonomi patrimonialmente, nonché, secondo la dottrina, gli affiliati ed i minori in affidamento temporaneo. Il fondo patrimoniale può, quindi, costituirsi solo a beneficio di tutti i componenti della famiglia nucleare fondata sul matrimonio o sull'unione civile e i beneficiari godono di una semplice aspettativa di fatto ai proventi del fondo ed alla destinazione finale dei beni. Il fatto che l'istituto in esame riguardi la sola famiglia nucleare si deduce anche dal dettato dell'art.171 c.c., secondo cui «lo scioglimento integrale del fondo patrimoniale, anche in assenza di atti dispositivi dei beni, si verifica nel caso del venir meno del vincolo matrimoniale, con l'annullamento o lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.» Nonostante le ipotesi non siano tassative, rilevando anche lo scioglimento per mutuo consenso (Cass. n. 17811/2014), tale disposizione normativa è indicativa del fatto che il legislatore ha inteso tutelare con il vincolo di destinazione derivante dal fondo patrimoniale i bisogni del solo nucleo familiare ristretto. Peraltro – hanno precisato i Giudici - non può essere costituito un fondo patrimoniale in relazione ai bisogni di distinte famiglie nucleari: nel caso in esame, l'unico nucleo familiare risultante dall'atto era quello rappresentato dai genitori dell'ex convivente e dalla stessa. Il conferimento della quota di comproprietà di quest'ultima sulla casa coniugale, in comunione con l'ex, risultava quindi privo di causa. La Suprema Corte ha, invece, accolto il motivo riguardante il vizio di ultrapetizione, poiché è stato ritenuto nullo per mancanza di causa l'intero atto costitutivo del fondo, compresi i beni immobili conferiti nel fondo patrimoniale dai coniugi (i genitori della donna), sebbene la domanda dell'ex fosse limitata alla nullità dell'atto solo per la quota di comproprietà del bene immobile conferito dalla sua vecchia compagna. Fonte: (Diritto e Giustizia) |