Aiuti di Stato: non rilevano precedenti misure statali se la successiva compensazione è erogata all’ente per perdite correlate alla pandemia da Covid -19

La Redazione
07 Novembre 2024

Con sentenza del 6 novembre 2024, il Tribunale ha respinto il ricorso di una compagnia aerea ungherese contro l'approvazione della Commissione europea per gli aiuti di Stato rumeni destinati alla compagnia nazionale a causa delle perdite subite per l'interruzione di numerosi voli nel 2020. I giudici europei hanno ritenuto pienamente legittimi gli  aiuti di Stato che, senza generare sovracompensazioni, coprono le effettive perdite derivanti da emergenze come la pandemia da Covid-19.

Il 3 febbraio 2022 la Romania ha notificato alla Commissione un aiuto individuale di quasi 2 milioni di euro, sotto forma di aumento di capitale, destinato alla compagnia aerea rumena T. Tale aiuto è finanziato dal bilancio generale della Romania e mira a indennizzare la T. per i danni subiti su quattordici collegamenti internazionali specifici nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020, a causa delle restrizioni di viaggio connesse alla pandemia di COVID-19.

Il 29 aprile 2022 la Commissione ha dichiarato tale aiuto compatibile con il mercato interno, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lett. b), TFUE, senza avviare un procedimento d'indagine formale.

La compagnia aerea concorrente W. A. ha contestato tale decisione dinanzi al Tribunale dell'Unione europea, che respinge il suo ricorso in data odierna.

Il Tribunale ricorda, in particolare, che gli aiuti che compensano i danni causati da eventi eccezionali, come la pandemia di COVID-19, sono autorizzati e che la misura in questione mirava a compensare la TAROM dei danni che essa avrebbe subito tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020 a causa delle restrizioni di viaggio connesse a detta pandemia che erano in vigore durante tale periodo.

Il Tribunale conferma poi che la Commissione ha correttamente valutato la proporzionalità dell'aiuto concesso alla compagnia aerea T. e che la misura di cui trattasi non era all'origine di una sovracompensazione. A tal riguardo, il Tribunale ha considerato, in particolare, che la Commissione aveva calcolato con precisione, e sulla base di un adeguato scenario controfattuale, le perdite subite dalla T. direttamente causate dalle restrizioni di viaggio in vigore durante il periodo in questione e che essa aveva effettivamente verificato che la T. avesse adottato misure ragionevoli per limitare i danni durante tale periodo.

Inoltre, il Tribunale respinge altresì gli argomenti della compagnia aerea W.A. secondo i quali la Commissione non avrebbe preso in considerazione l'aiuto per il salvataggio concesso in precedenza alla T. ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lett. c), TFUE e che la Commissione avrebbe sottovalutato il vantaggio concorrenziale ottenuto dalla T. Da un lato, l'aiuto precedente nonché la misura in questione sono distinti e non coprono gli stessi costi e, dall'altro, la Commissione non è tenuta a prendere in considerazione un eventuale vantaggio di cui la T. avrebbe indirettamente beneficiato, come il vantaggio concorrenziale addotto dalla W.A.