Riparto di giurisdizione in materia di concessioni di beni pubblici: competenza del G.O. sugli accordi tra privati ed il comune sui beni oggetto di sdemanializzazione
08 Novembre 2024
Un'amministrazione comunale conveniva un occupante abusivo di un immobile demaniale dinanzi al Tribunale di Salerno, per la risoluzione della promessa di vendita in seguito al reciproco assenso sulla vendita del bene e per la condanna al rilascio dell'immobile e al risarcimento dei danni. Il Comune con delibera consiliare, in alternativa allo sgombero dei beni demaniali, aveva attivato il procedimento per la sdemanializzazione, disponendo di non doversi procedere alla reintegra per gli occupanti che avessero presentato domanda di acquisto del terreno occupato. Il procedimento per la sdemanializzazione dell'immobile avviato dalla regione Campania non si era concluso. Il T.A.R., adito dal Comune, ordinava alla Regione la conclusione della procedura di sdemanializzazione entro 30 giorni, nominando un commissario ad acta nella perdurante inerzia. Quest'ultimo autorizzava il Comune alla sdemanializzazione delle terre collettive gravate da usi civici per la loro successiva alienazione. Il Comune comunicava agli occupanti la volontà di alienare gli immobili al prezzo stabilito dall'Agenzia del Territorio ma il convenuto non riscontrava tale comunicazione. Con atto di citazione il Comune adiva il Tribunale di Salerno che dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario ritenendo sussistente la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b), c.p.a. in materia di concessioni di beni pubblici. In proposito il Collegio, innanzi tutto, tenuta in considerazione la rigorosa giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sulla necessità, a pena di inammissibilità, che il conflitto negativo di giurisdizione sia sollevato, ai sensi del comma 3 dell'art. 11 c.p.a. nella prima udienza, ha precisato che all'esito della prima udienza pubblica non ha sollevato il conflitto negativo di giurisdizione, in quanto il contraddittorio non era stato regolarmente instaurato da parte del Comune nei confronti del resistente. In effetti, la notifica del ricorso introduttivo era nulla in ragione dell'avvenuta notifica non già alla parte personalmente, bensì ai difensori che erano costituiti nel giudizio civile. Del resto, se si fosse sollevato immediatamente il conflitto negativo di giurisdizione senza prima provvedere alla rituale instaurazione del contraddittorio il resistente non sarebbe stato messo in condizione di interloquire dinanzi alle Sezioni Unite laddove avesse ritenuto di procedere in tal senso. Successivamente il Collegio ha chiarito che la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il “petitum” sostanziale, che va identificato in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice e soprattutto della “causa petendi”, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice rispetto ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione. Pertanto, nel giudizio in esame, il Collegio ha posto in rilievo che la natura della posizione dedotta in giudizio e fatta valere dal Comune, sulla base dei fatti allegati in citazione, non attiene alla materia di concessione di beni pubblici al privato, in quanto il Comune ha prospettato l'avvenuta formazione di un accordo di diritto privato tra questo ed il resistente e non anche l'avvenuta conclusione di un accordo di diritto pubblico. Inoltre, nessun provvedimento di concessione è stato prospettato come emanato in favore del convenuto. Infatti, ad avviso del Collegio, nel caso di specie si verte in materia di beni oggetto di sdemanializzazione, rispetto ai quali, però, non vi è stato l'esercizio del potere di autotutela da parte dell'ente pubblico. Inoltre, la circostanza che il convenuto non abbia proposto alcuna domanda riconvenzionale volta all'annullamento di atti autoritativi relativi alla determinazione del prezzo pone in luce che il Comune abbia agito spendendo la stessa situazione giuridica soggettiva che avrebbe il privato e non già una posizione di supremazia nei confronti dello stesso; in quest'ultima ipotesi, ossia in presenza di bene di natura demaniale avrebbe consentito al Comune di rientrare nel possesso del bene ai sensi dell'art. 823, comma 2, c.c., senza il tramite di un giudizio dinanzi all'autorità giudiziaria. Il Collegio ha evidenziato che proprio il disaccordo tra le parti sulla determinazione del prezzo per la compravendita del bene, invece che ricondurre la controversia nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ne evidenzia l'appartenenza alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto, sul piano ontologico, si tratta dello stesso disaccordo di quello concluso tra privati nella trattativa per la stipula di un contratto di compravendita. In conclusione, il T.a.r. di Salerno ha sollevato d'ufficio ai sensi degli artt. 59, comma 3, della L. 69/2009 e 11, comma 3, c.p.a. il conflitto negativo di giurisdizione mediante remissione degli atti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, affinché quest'ultima indichi in via definitiva chi sia il giudice munito di giurisdizione nella presente controversia; ha disposto la sospensione del giudizio ai sensi degli artt. 79, comma 1, c.p.a. e 295 c.p.c. nelle more della definizione della questione di giurisdizione. |