Contratti di conto corrente: la Cassazione blocca l'adeguamento automatico alla delibera CICR del 2000

La Redazione
11 Novembre 2024

La questione affrontata dalla Suprema Corte riguarda la sorte della nullità di clausole anatocistiche contenute in contratti di conto corrente conclusi prima dell’entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000. In particolare, per modificare le condizioni di tali contratti e introdurre la capitalizzazione trimestrale reciproca degli interessi, è necessario un nuovo accordo scritto tra banca e cliente o è sufficiente la pubblicazione di un avviso in GU e una comunicazione personalizzata al correntista?

Con la sentenza in oggetto, la Cassazione si è espressa sulla questione relativa alla possibilità di adeguare i contratti di conto corrente, già in corso alla data del 1° luglio 2000 (data di entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000) al regime di capitalizzazione trimestrale reciproco degli interessi mediante avviso in G.U. e comunicazione personalizzata al correntista.

Nello specifico, la Suprema Corte, dopo aver ricordato che, secondo ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, è nulla la previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi dovuti dal cliente (poiché si basa su un mero uso negoziale e non su di una vera e propria norma consuetudinaria ed interviene anteriormente alla scadenza degli interessi), afferma che non è  possibile adeguare il rapporto al regime paritetico di capitalizzazione con semplice comunicazione, ritenendo indispensabile la sottoscrizione di un nuovo patto scritto da cui risulti una clausola anatocistica conforme alla normativa citata.

La Corte chiarisce, inoltre, che le ordinanze richiamate dalla società ricorrente (Cass. 26 febbraio 2024 n. 5054 e n. 5064), che sembrano affermare la possibilità dell'adeguamento contrattuale alle nuove condizioni mediante pubblicazione in GU e comunicazione al correntista, non prendono, tuttavia, in considerazione - chiarisce la Cassazione - il diverso orientamento giurisprudenziale espresso da Cass. 19 maggio 2020 n. 9140 (seguita poi da molte altre, tra cui Cass. 12 marzo 2020 n. 7105, Cass. 5 maggio 2021 n. 23489, Cass. 1 marzo 2023 n. 19396, Cass. 18 ottobre 2023, n. 35210), che aveva già escluso tale possibilità non già in ragione di una valutazione comparativa espressiva del carattere peggiorativo delle nuove condizioni rispetto a quelle precedenti - esito della nullità di quest'ultima e, dunque, dell'assenza di una valida ed efficace pattuizione anatocistica - quanto in virtù della impraticabilità di una siffatta comparazione discendente proprio dalla mancanza di uno dei termini di raffronto a causa della nullità della relativa previsione negoziale.

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