Vendita, usura e stato di bisogno

La Redazione
18 Novembre 2024

La questione affrontata riguarda la configurabilità del reato di usura nel caso di vendita di un immobile a fronte di un precedente prestito a tassi ultralegali. Nello specifico, la Cassazione chiarisce che lo stato di bisogno della vittima non è elemento costitutivo del reato, ma solo circostanza aggravante.

Il contratto di compravendita, con il quale il debitore trasferisca un bene immobile quale controprestazione per le somme ricevute a prestito a tassi ultralegali, integra la fattispecie dell'usura (art. 644 c.p.), senza che sia necessario che il soggetto passivo versi in uno stato di bisogno

È quanto chiarito dalla Cassazione in un caso in cui la Corte d'appello aveva affermato che i fatti denunciati non costituivano la fattispecie del reato-contratto, non avendo dimostrato lo stato di bisogno e il suo approfittamento da parte del convenuto.

Nello specifico, la Suprema Corte ha ricordato che la fattispecie del reato di usura è stata riformulata attraverso la L. 108/1996In precedenza, al fine del suo perfezionamento era necessaria la presenza dello stato di bisogno della vittima e il relativo approfittamento, mentre a seguito della riforma questo rileva al sol fine della circostanza aggravante di cui all'art. 644 c. 5 n. 3 c.p. (Cass. pen. 7 ottobre 2021 n. 36376), norma in base alla quale "le pene per i fatti di cui al comma 1 e comma 2 sono aumentate da un terzo sino alla metà [...] se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno".

Ha così cassato la sentenza e rinviato alla Corte d'appello dove dovrà essere riesaminata l'intera fattispecie, tenuto conto anche della vicenda processuale in ambito penale.

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