La digitalizzazione del processo tributario

18 Novembre 2024

Il d.lgs. del 30 dicembre 2023, n. 220, in attuazione della l. 9 agosto 2023, n. 111, ha previsto una serie di importanti novità riguardanti il processo tributario, alcune delle quali attengono alla digitalizzazione delle procedure, dall'instaurazione del giudizio al suo svolgimento.  

Introduzione

La rivoluzione “copernicana” conseguente alla riforma fiscale ha riguardato non soltanto gli aspetti sostanzial-procedimentali del diritto tributario, ma anche l'ambito del processo tributario.

Alcune modifiche erano da tempo oggetto di dibattito da parte degli studiosi del diritto, come ad esempio, l'introduzione della testimonianza su richiesta della Corte di Giustizia all'art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546/1992 (sebbene in forma scritta per non derogare alla natura “essenzialmente” documentale del processo tributario).

Tra le più significative modifiche si ravvisa anche l'inserimento del rifiuto all'autotutela facoltativa tra gli atti autonomamente impugnabili di cui all'art. 19 d.lgs. n. 546/1992 (in quanto si presume che sia un atto “lesivo della sfera giuridica del destinatario”), il rafforzamento degli istituti deflattivi del contenzioso tributario e l'impugnabilità dell'ordinanza di sospensione cautelare.

La digitalizzazione del processo tributario

Il processo tributario è stato attratto nell'orbita della digital era subendo degli interventi rilevanti anche in termini di informatizzazione.  Ciò opera in risposta ad una duplice esigenza: dare attuazione agli input che provengono dall'Unione Europea che incoraggia l'utilizzo di procedure “informatiche” e alleggerire le parti del processo tributario rispetto ad una serie di adempimenti.

Questa ultima finalità è in linea con la lenta trasformazione del fisco che inizia ad assumere dei contorni umani. L'esigenza di informatizzare il processo tributario, come indicato in premessa, è riconducibile a dibattiti risalenti a molti anni or sono. Già con il d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, rubricato “Giustizia Tributaria Digitale” si auspicava, infatti, un processo di rinnovamento della giustizia tributaria.

 In particolare, l'art. 16 del predetto decreto ha riconosciuto la possibilità di svolgimento delle udienze a distanza mediante collegamento da remoto e al comma 4 ne ha definito l'ambito di applicazione oggettivo richiamando espressamente gli artt. 33 e 34 del d.lgs. n. 546/1992.

Il merito del decreto predetto è quello di aver tracciato la strada verso la creazione di un “processo tributario telematico” mediante l'utilizzo dell'indirizzo PEC e del deposito telematico mediante il SIGIT. Successivamente sono stati emanati altri provvedimenti volti a valorizzare l'e-government.

La testimonianza telematica

Come si è detto in premessa, la riforma fiscale ha introdotto la testimonianza come mezzo di prova da utilizzare nel corso del processo. Si tratta di una testimonianza scritta per non stravolgere i principi fondamentali del processo tributario che lo tratteggiano come processo “essenzialmente documentale”.

 La disciplina è contenuta nell'art. 7 d.lgs. n. 546/1992, che fa espresso riferimento alla normativa prevista in materia processualcivilistica (di cui si ricorda vi è un rinvio espresso all'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992). In particolare, l'organo giudiziario, qualora lo ritenga necessario e senza accordo delle parti, può acquisire la testimonianza secondo le forme di cui all'art. 257-bis c.p.c.

Si tratta soltanto in parte di una deroga al divieto di prove orali che governa il processo tributario (il quale è, appunto, essenzialmente documentale), in quanto la testimonianza di cui trattasi è pur sempre contenuta all'interno di un atto e, dunque, non assume i caratteri di una prova costituenda, ma precostituita.

Ciò che rileva è che la testimonianza può essere trasmessa anche per via telematica mediante i modelli resi disponibili sul sito istituzionale del Dipartimento della giustizia tributaria.

A tal proposito il d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha previsto (per i giudizi instaurati, in primo e secondo grado, con ricorso presentato dopo il 2 settembre 2024) che “la notificazione dell'intimazione e del modulo di deposizione testimoniale il cui modello con le relative istruzioni è reso disponibile sul sito istituzionale del Dipartimento della giustizia tributaria, può essere effettuata anche in via telematica”. Viene, pertanto, riconosciuta ampia legittimazione all'utilizzo della testimonianza anche in via “digitale”.

Le comunicazioni “digitali”

Per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 2 settembre 2024, tutte le comunicazioni di segreteria e le notificazioni devono essere effettuate per via telematica.

Ciò implica quale presupposto essenziale l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del difensore o delle parti all'interno del ricorso o nel primo atto difensivo.

L'istituzionalizzazione della comunicazione via PEC comporta anche l'obbligo, in capo ai difensori, di comunicare ogni variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata alle altre parti costituite e alla segreteria della Corte di giustizia.

Ciò anche in conformità alla leale collaborazione cui è tenuto il contribuente, non soltanto nella fase procedimentale, ma anche processuale. Per i giudizi instaurati dal 2 settembre 2024, è previsto l'obbligo per le parti, i consulenti e gli organi tecnici, di utilizzare esclusivamente le modalità telematiche per la notifica e il deposito di atti processuali, documenti e provvedimenti giurisdizionali.

Fanno eccezione i casi previsti dall'art. 79 d.lgs. n. 546/1992. Induce a riflettere il fatto che tali disposizioni sono applicabili a qualsivoglia controversia a prescindere dal valore. Come noto, infatti, nel processo tributario il “valore” della causa rileva per l'applicazione di alcune disposizioni, ivi compresa quella che prescrive l'assistenza tecnica. In questo caso, invece, il legislatore ha deciso di non effettuare alcun distinguo.

Un altro aspetto rilevante è quello riguardante la sanzione: qualora non vengano rispettate le disposizioni in tema di digitalizzazione non sarà irrogata la sanzione della invalidità degli atti, ma è previsto l'invito del contribuente alla regolarizzazione.

Conclusioni

Per quanto il diritto tributario, sia nella sua forma procedimentale che processuale, presenti dei caratteri di “specialità” è necessario che anche la relativa disciplina segua i mutamenti della società.

La digitalizzazione ormai interessa qualsivoglia tipologia di processo, da quello civile a quello amministrativo.

La digitalizzazione sembra essere in linea con i caratteri del processo tributario che si possono riassumere nella ragionevolezza e speditezza.

Oggetto di tutela del processo tributario sono infatti i diritti patrimoniali che rischiano di essere pregiudicati anche in considerazione della natura impo-esattiva dell'avviso di accertamento. Nonostante gli apprezzabili interventi, però, resta ancora un auspicio: la realizzazione di un Testo Unico che compendi la disciplina degli organi della giustizia tributaria e quella del processo tributario (che attualmente sono allocati rispettivamente nel d.lgs. nn. 545/1992 e 546/1992).

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