Il verbale di contestazione del Garante Privacy nel regime transitorio equivale a titolo esecutivo

18 Novembre 2024

Il d.lgs. n. 108/2018 ha introdotto un meccanismo di risoluzione agevolata dei procedimenti sanzionatori relativi alla violazione del Codice Privacy, grazie al quale, in ipotesi di loro mancata definizione e di omessa presentazione di nuove memorie, il titolo si cristallizza nel verbale di contestazione, a condizione che contenga tutti gli elementi necessari per identificare la specifica pretesa sanzionatoria.

La Suprema Corte, tornando sul tema, con la pronunzia in commento esprime il seguente principio di diritto:

«In tema di protezione dei dati personali, l'art.18, d.lgs. n. 101/2018 ha introdotto un meccanismo di risoluzione agevolata dei procedimenti sanzionatori per violazione degli artt. 161,162,162-bis, 162-ter, 163,164,164-bis, comma 2, del d.lgs. n. 196 del 2003 (cd. Codice in materia di protezione dei dati personali) non ancora conclusi alla data di sua entrata in vigore, tale per cui, in ipotesi di loro mancata definizione e di omessa presentazione di “nuove memorie difensive”, il titolo si cristallizza nel verbale di contestazione, ove lo stesso contenga tutti gli elementi necessari a individuare una ben determinata pretesa sanzionatoria.»

Ne consegue che:

  1. il dies a quo del termine per la proposizione dell'opposizione, ex art. 152 del menzionato d.lgs. e 10, comma 3, del d.lgs. n. 150/2011, va individuato nell'ultimo momento utile per produrre le memorie suddette ai sensi del comma 4 del medesimo articolo;
  2. la cartella di pagamento che sia successivamente notificata costituisce non il primo atto teso a far valere la pretesa patrimoniale, bensì proprio l'atto della riscossione, la quale è consentita mediante il ruolo, stante la definitività del titolo a monte;
  3. al trasgressore che non si sia avvalso, nei termini sanciti dall'art. 18, rispettivamente commi 1 e 4, del d.lgs. n. 101/2018, della facoltà di pagamento della sanzione in misura ridotta, né abbia prodotto «nuove memorie difensive», è precluso il rimedio della cd. opposizione recuperatoria, potendo egli impugnare la cartella suddetta solo «per vizi suoi propri».

Nello specifico, il Tribunale di Massa, investito da una società del luogo dell'impugnazione di una cartella esattoriale a seguito di sanzioni erogate dal Garante Privacy nel regime transitorio, con sentenza n. 478/2022, accolse l'opposizione ed annullò la cartella di pagamento sulla scorta di una propria interpretazione dell'art. 18 d.lgs. 101/2018.

Il Garante Privacy ricorre in Cassazione e la società sanzionata resiste, asserendo che la cartella esattoriale ricevuta sarebbe stata da considerare il primo atto contenente la pretesa a fronte del «silenzio del Garante» in ordine alla necessaria emissione dell'ordinanza-ingiunzione. L'Autorità ricorrente, invece, sostiene trattarsi di un'interpretazione errata del regime transitorio disposto dall'art. 18 d.lgs.101/2018 ed in particolare vede accolto il secondo motivo di ricorso: «Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 101/2018; […], per aver il tribunale ritenuto tempestivo il ricorso depositato solo il 7 gennaio 2020, malgrado lo stesso avrebbe dovuto essere proposto, invece, entro il 16 marzo 2019, cioè entro trenta gg dal formarsi del titolo esecutivo».

Gli Ermellini considerano i fatti pacifici: la cartella di pagamento era stata notificata il 17 dicembre 2019, con indicazione degli afferenti titoli costituiti dai verbali di contestazione nn. 14/2014 e 15/2014, entrambi notificati il 25 giugno 2014; il 19 settembre 2018, giorno di entrata in vigore della disciplina transitoria dell'art. 18 del d.lgs. 101/2018il procedimento sanzionatorio non era ancora concluso.

Sulla base di questi fatti si evince chiaramente che la procedura sanzionatoria della società resistente era incappata nella disciplina del regime transitorio.

Pertanto, la società aveva la possibilità di definire il procedimento con il pagamento della sanzione in misura ridotta entro novanta giorni oppure produrre nuove memorie, costringendo il Garante ad adottare un provvedimento espresso di ingiunzione di pagamento. L'attuale resistente non ha fatto né l'una né l'altra cosa e così ha sortito l'effetto di trasformare i verbali di contestazione in titoli esecutivi che, una volta trasmessi, non necessitavano di ulteriori notifiche.

Ecco, dunque, l'arrivo della cartella esattoriale nel «silenzio del Garante».

Gli Ermellini richiamano due recenti pronunzie (Cass. nn. 26974/2023 e 35568/2023) che hanno stabilito che al trasgressore che non si sia avvalso, nei rispettivi termini sanciti dall'art. 18 del d.lgs. n. 101/2018, della facoltà di pagamento della sanzione in misura ridotta né abbia prodotto «nuove memorie difensive» è precluso il rimedio della cd. opposizione recuperatoria.

Infine, hanno concluso confermando i precedenti ricordati:

«Pertanto, l'opposizione spiegata dalla società innanzi al Tribunale di Massa per i motivi ivi indicati era infondata, perché tratta da un'affermazione in contrasto col dato normativo applicabile nella specie (l'art.18 del d.lgs. n. 108 del 2018, appunto): l'affermazione per cui, in casi del genere, la cartella sarebbe stata da considerare il primo atto contenente la pretesa a fronte del silenzio del Garante in ordine alla necessaria emissione dell'ordinanza-ingiunzione. Così non è per la ragione, già ampiamente esposta, che la menzionata società non aveva presentato nuove memorie difensive secondo il regime normativo al quale la fattispecie procedimentale era stata assoggettata».

Fonte: (Diritto e Giustizia)

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