Correttivo della riforma Cartabia: le novità telematiche

Nicola Gargano
18 Novembre 2024

Il d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 11 novembre 2024 introduce delle disposizioni integrative e correttive al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ovvero la cosiddetta riforma Cartabia. A due anni distanza dalla riforma e a poco meno di due dalla sua entrata in vigore il correttivo introduce alcune novità anche nel processo civile telematico, pur trattandosi principalmente di piccoli correttivi. Tra le innovazioni chiave si segnalano, invece, le modifiche riguardanti il "duplicato informatico", che trova un pieno riconoscimento normativo eliminando ogni possibile dubbio sul suo utilizzo e la possibilità di richiedere decreti ingiuntivi basati su fatture elettroniche senza più necessità di depositare in giudizio l’estratto autentico delle scritture contabili. Le predette modifiche entreranno pienamente in vigore dal prossimo 26 novembre 2024. Scopo del focus è analizzare le novità legislative con particolare riguardo alle novità che influiscono sul lavoro dell’avvocato telematico.

Introduzione. Morte del fax e PEC sempre più protagonista

Tra le occasioni perse della riforma Cartabia (e probabilmente frutto di un refuso) vi era la mancata eliminazione dell'obbligo per il difensore di inserire negli atti introduttivi un numero di fax.

Tale disposizione appariva evidentemente ultronea, atteso che dall'art. 136 c.p.c. venivano depennate le comunicazioni via FAX, pur tuttavia permanendo l'obbligo di indicare in atti il numero di fax come previsto dall'art. 125 c.p.c.

Il correttivo ha depennato il numero di fax dagli elementi obbligatori degli atti introduttivi, introducendo però l'obbligo di inserire nell'atto di citazione l'indirizzo di posta elettronica certificata del convenuto se risultante da pubblici elenchi. Tale obbligo viene esteso anche ai ricorsi introduttivi in materia di lavoro ai sensi dell'art. 414 c.p.c., ma sarebbe buona prassi inserirlo tra i dati del convenuto in qualsiasi atto introduttivo.

Il fax sparisce anche dall'art. 250 c.p.c. che consentiva al difensore di effettuare l'invio dell'intimazione a testimoni, oltre che a mezzo posta raccomandata, anche a mezzo telefax oggi depennato. L'intimazione ai testimoni potrà, dunque, essere spedita a mezzo ufficiale giudiziario che potrà trasmetterla anche a mezzo PEC ad un indirizzo risultante da pubblici elenchi, oltre che nelle forme ordinarie.

L'avvocato potrà sempre trasmettere l'intimazione testimoniale con una semplice raccomandata e sarà sufficiente depositare prima dell'udienza copia dell'atto inviato e dell'avviso di ricevimento di cui non sarà più necessario attestare la conformità all'originale.

 La norma prevede che l'avvocato possa depositare anche la ricevuta di avvenuta consegna lasciando intendere che l'intimazione testimoniale si possa fare anche a mezzo PEC senza utilizzare la procedura di notificazione ai sensi della l. n. 53/1994. Tuttavia, il legislatore nel modificare il comma 3 dell'art. 250 c.p.c. sembra essersi dimenticato la parola PEC, infatti il comma 3 recita: “l'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo risultante da pubblici elenchi”.

Mancherebbe dunque un “oppure a mezzo PEC” tra le parole “ricevimento” e “all'indirizzo”; tuttavia, tale dimenticanza è evidentemente riconducibile ad un refuso, atteso che il successivo comma 4 consente di depositare la ricevuta di consegna della PEC.

Ad ogni buon conto, pur essendovi una palese dimenticanza della PEC come strumento di invio delle citazioni testimoniali, la possibilità di utilizzarla come strumento di invio delle citazioni testi non è da ritenersi preclusa atteso che il valore legale della PEC, ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale è quello della notificazione a mezzo posta.

È di tutta evidenza, dunque, che la possibilità di utilizzare una raccomandata come strumento di invio delle citazioni testimoniali ben consente di utilizzare il suo naturale omologo digitale (ovvero la posta elettronica certificata) senza scomodare l'istituto della notificazione ai sensi della l. n. 53/1999.

Nel correttivo viene, inoltre, più volte menzionato il "domicilio digitale speciale" istituito dall'art. 3-bis, comma 4-quinquies del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), ovvero un domicilio digitale speciale per determinati atti, procedimenti o affari.

In tal caso, ferma restando la validità ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale, colui che lo ha eletto non può opporre eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate.

Il domicilio digitale speciale potrà essere eletto solo per le parti costituite in giudizio personalmente allo scopo di ricevere comunicazioni e notifiche nell'ambito del processo civile telematico.

Rimane, tuttavia, ferma per la parte costituita personalmente la possibilità di utilizzare il proprio indirizzo PEC comunicato in pubblici elenchi come ad esempio INAD o IniPEC.

In presenza di domicilio digitale speciale è, invece, preclusa la possibilità di notificare in proprio, atteso che l'avvocato che notifica in proprio ai sensi dell'art. 3-bis l. n. 53/1994 potrà effettuare notifiche a mezzo PEC solo ad indirizzi estratti da pubblici elenchi.

Il riformato art. 149-bis prevede, invece, che l'ufficiale giudiziario possa notificare a mezzo PEC non solo ad indirizzi estratti da pubblici elenchi ma anche presso il domicilio digitale speciale.

Il comma 2 dell'art. 3-bis della l. n. 53/1994 è stato modificato allargando il cosiddetto “140 telematico”, già previsto dalla riforma Cartabia, a tutti i casi in cui la notifica a mezzo PEC non si perfezioni o non possa essere eseguita per cause non imputabili al destinatario.

Pertanto, nei casi in cui il destinatario, obbligato a dotarsi di PEC ex lege o che, comunque, abbia scelto di comunicarla, dismetta o mantenga piena la propria casella per evitare di ricevere notificazioni, non potrà beneficiare di un tentativo di notifica a mani.

In tal caso, l'avvocato eseguirà la notifica mediante inserimento dell'atto da notificare nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, unitamente ad una dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti per l'inserimento, all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario e generata dal portale.

La notificazione si ha per eseguita, per il destinatario, nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento ovvero, se anteriore, nella data in cui egli accede all'area riservata. Si segnala che, al momento in cui si scrive tale area non è ancora operativa e medio tempore sarà possibile eseguire la notificazione nelle forme ordinarie.

Laddove, invece, la notifica a mezzo PEC non possa essere eseguita per cause non imputabili al destinatario la notificazione potrà essere eseguita nelle forme ordinarie previa indicazione della impossibilità a notificare telematicamente nella dichiarazione ex art. 137 c.p.c.

Fine del fascicolo cartaceo e della nota di iscrizione a ruolo

Tra le modifiche inserite nel correttivo, peraltro già anticipate dalle modificazioni intervenute sulle regole e specifiche tecniche del processo telematico, vi è la definitiva eliminazione del fascicolo cartaceo e della nota di iscrizione a ruolo.

Infatti, il termine “nota di iscrizione a ruolo” viene depennato da ogni norma che lo conteneva e pertanto non vi sarà alcun obbligo di inserire la nota di iscrizione a ruolo in formato pdf come allegato obbligatorio nei depositi telematici. Rimane solo l'obbligo di inserire i relativi dati in forma strutturata nel datiatto.xml che viene compilato durante il deposito.

Tale obbligo viene espressamente inserito nell'art. 71 disp. att. c.p.c. dove si prevede “che la parte che si costituisce in giudizio per prima indica negli schemi informatici le generalità e il codice fiscale di tutte le parti e del procuratore che si costituisce, nonché l'oggetto e il valore della domanda, la data di notificazione della citazione e dell'udienza fissata per la prima comparizione delle parti, nonché gli ulteriori dati richiesti dalla normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”.

Viene eliminato il riferimento al deposito della nota di iscrizione a ruolo anche dagli articoli relativi all'iscrizione a ruolo delle procedure esecutive dove tale nota veniva inserita come atto principale. A tal fine viene modificato anche l'art. 159-bis delle disposizioni di attuazione, il quale prevede che “la parte che iscrive a ruolo il processo esecutivo per espropriazione indica le generalità e il codice fiscale delle parti e del proprio difensore, la cosa o il bene oggetto di pignoramento nonché gli ulteriori dati richiesti dalla normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”.

C'è da attendersi una prossima modifica degli schemi ministeriali che eliminerà la nota di iscrizione a ruolo come allegato specifico nei depositi telematici.

Viene eliminato ogni riferimento al fascicolo cartaceo e l'art. 74 disp. att. c.p.c. viene modificato eliminando il riferimento al solo contenuto del fascicolo di parte, indicando la strutturazione del fascicolo informatico che deve contenere una sezione in cui sono inseriti gli atti e i provvedimenti dell'ufficio, nonché una sezione per ogni parte costituita, a sua volta suddivisa in due sottosezioni contenenti rispettivamente gli atti e i documenti depositati, ciascuno numerato e con denominazione descrittiva del suo contenuto.

Le regole tecniche dovranno altresì assicurare che per ogni documento prodotto dalle parti sia possibile individuare la data del deposito e l'atto in allegato al quale esso è stato depositato.

Il fascicolo cartaceo verrà formato solo nei casi in cui le disposizioni, anche regolamentari, che disciplinano il deposito degli atti del processo consentono il deposito di atti e documenti in formato analogico. Viene inoltre eliminato ogni riferimento ai depositi in cancelleria.

Via libera ai duplicati informatici

Pur non essendo necessaria alcuna precisazione normativa, essendo il duplicato informatico già per sua natura equiparabile all'originale, viene finalmente fatta menzione del duplicato informatico negli artt. 149-bis, 475, 479 e 488 c.p.c.

Ne consegue che, se prima potevano sollevarsi dubbi sulla possibilità di utilizzare il duplicato informatico ai fini della notifica e come titolo esecutivo, oggi lo stesso viene espressamente menzionato come equipollente alla copia conforme per la notifica (149-bis) e per l'utilizzo come titolo esecutivo (475, 479 e 488).

Tuttavia, tale utilizzo non viene sdoganato negli articoli relativi all'iscrizione a ruolo delle procedure esecutive, ove si continua a richiedere il deposito di copia conforme di titolo esecutivo, precetto e atto di pignoramento. Tale omissione sembrerebbe più una “dimenticanza” del legislatore, che potrebbe essere “sanata” dalla disposizione prevista dal comma 2 dell'art. 488 ove si prevede che il creditore è obbligato a presentare l'originale del titolo esecutivo nella sua disponibilità, il duplicato informatico o la copia attestata conforme all'originale a ogni richiesta del giudice. Appare evidente che, se il deposito del duplicato informatico è equipollente al deposito della copia conforme e dell'originale ai sensi dell'art. 488, non si vede perché non lo possa essere in fase di iscrizione a ruolo della procedura esecutiva.

Vieppiù che, con l'entrata a regime delle notificazioni telematiche a mezzo UNEP, sarà sempre più frequente trovarsi di fronte ai duplicati informatici degli atti del processo esecutivo.

Prudenzialmente, sarà sempre opportuno depositare titolo, precetto e atto di pignoramento in copia conforme, oltre che sotto forma di duplicato informatico.

Conclusioni. Il decreto ingiuntivo su fattura elettronica

Il d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 apporta novità significative anche per quanto riguarda la richiesta di decreto ingiuntivo basata su fattura elettronica, nell'ottica di una crescente digitalizzazione delle procedure e di una maggiore efficienza nel recupero crediti.

Una delle principali innovazioni riguarda l'inserimento della fattura elettronica come prova scritta valida ai fini della richiesta di decreto ingiuntivo. L'art. 634 c.p.c., come modificato dal correttivo, include, infatti, tra le prove scritte idonee gli estratti delle scritture contabili, comprese quelle prodotte in formato elettronico, purché conformi alle normative fiscali e regolarmente conservate nel sistema dell'Agenzia delle Entrate.

Tale novità permette a imprenditori e professionisti di avvalersi direttamente delle fatture elettroniche per documentare i crediti, depositandole in formato xml unitamente alle ricevute di trasmissione allo SDI e eliminando la necessità di depositare l'estratto autentico delle scritture contabili.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario