Trasferimento del minore: respinte le azioni unilaterali della madre finalizzate a minare il diritto alla bigenitorilità

La Redazione
18 Novembre 2024

L'autorizzazione all'iscrizione del minore alla scuola dell'infanzia come anche la decisione sul trasferimento del minore senza il consenso del padre rischia di legittimare azioni materne contrastanti con il principio di co-genitorialità, il quale dev'essere garantito a fino a diversa determinazione dell'Autorità Giudiziaria.

La questione trae origine da una disputa familiare riguardante l'affidamento e mantenimento di un minore di una coppia separata. La madre ha trasferito il figlio a 1000 km di distanza dalla residenza familiare senza il consenso del padre, generando conflitti sui trasferimenti di residenza non autorizzati e accuse di abuso di alcol. Il Tribunale ha preso in esame la situazione, ponendo al centro la protezione del minore e il diritto educativo in un clima familiare turbolento.

La decisione giudiziale è focalizzata sull'operatività dell'art. 473-ter c.p.c., specificamente in merito ai provvedimenti dell'art. 316 c.c., emendati dal d.lgs. n. 149/2022. Il tribunale sottolinea la priorità dell'interesse superiore del figlio coinvolto nelle controversie sulla responsabilità genitoriale.

In conclusione, il tribunale respinge il ricorso avanzato dalla madre, decisione motivata dall'assicurare la continuità e la vicinanza morale tra padre e figlio, contrastando le azioni materne che potrebbero compromettere tale relazione. L'autorizzazione all'iscrizione del minore alla scuola dell'infanzia di Valsinni, pur sembrando rispondente ai bisogni del bambino, potrebbe legittimare azioni materne che non rispettano il principio di co-genitorialità.

In sostanza, la decisione ribadisce l'importanza di una condivisione dell'affidamento e delle decisioni in ambito familiare, respingendo unilaterali azioni materne che potrebbero compromettere i diritti sia del figlio che del padre coinvolto.

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