La Redazione
19 Novembre 2024

In vigore dal 19 novembre 2024 il nuovo "Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa" emanato dall'AGCOM. Il regolamento sostituisce il precedente che era stato adottato con delibera AGCOM 1° aprile 2015 n. 25411.

È stato pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 18 novembre 2024 n. 270 la delibera 5 novembre 2024 n. 31356 dell'AGCOM (Autorità Garante delle Concorrenza e del Mercato) che riporta il "Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa" (di seguito per brevità "Regolamento"). 

Il Regolamento è in vigore dal 19 novembre 2024 e sostituisce il precedente (adottato con delibera AGCOM 1° aprile 2015 n. 25411), non più applicabile dalla medesima data (art. 23 Regolamento) .

L'aggiornamento del regolamento si è reso necessario a seguito delle modifiche del quadro normativo che hanno portato a un ampliamento delle violazioni di competenza dell'AGCOM e hanno modificato il regime sanzionatorio applicabile. Di conseguenza, sono state adeguate anche le norme del regolamento con la previsione di un'unica procedura per le istruttorie di competenza dell'Autorità.

Tra le novità, in particolare, si segnala l'estensione dell'ambito di applicazione del Regolamento, il quale si applica ai procedimenti dell'AGCOM non più solo in materia di pratiche commerciali scorrette, di violazioni dei diritti dei consumatori nei contratti, di clausole vessatorie, ma anche in materia di violazioni dei diritti dei viaggiatori nei contratti aventi ad oggetto pacchetti turistici e servizi turistici collegati, nonché alle violazioni e ai divieti di "iban discrimination" (di cui all'art. 9 Reg. UE 260/2012), degli obblighi di informazione in merito alle commissioni di conversione valutaria connesse a operazioni basate su carta (di cui all'art. 4 Reg UE 1230/2021), di utilizzo di procedure automatizzate di determinazione delle tariffe basate su attività di profilazione web dell'utente o sulla tipologia di dispositivi elettronici utilizzati per le prenotazioni (di cui all'art. 3 c. 3 DL 104/2023 conv. in L. 136/2023) (art. 2 c. 1 Regolamento).

Inoltre, si applica, in quanto compatibile, anche ai procedimenti relativi ai divieti di pubblicità ingannevole e comparativa, di attività parassitarie, ai divieti in materia di servizi di pagamento e credito e ai divieti di prevedere blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno (art. 2 c. 2 Regolamento).

Al nuovo regolamento sono allegati:

  • il formulario che il professionista deve utilizzare per la presentazione degli impegni al fine di far venire meno i profili di illegittimità della condotta o della clausola oggetto del procedimento;
  • il formulario per l'interpello preventivo in materia di clausole vessatorie (ai sensi dell'art. 37 bis c. 3 c.cons.).

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