Accertamento giudiziale dell’illegittimità dell’atto: è sufficiente la mera dichiarazione dell’interesse risarcitorio

Redazione Scientifica Processo amministrativo
20 Novembre 2024

L'accertamento dell'illegittimità dell'atto ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a. richiede la sola dichiarazione della parte di avervi interesse ai fini risarcitori mentre non è necessario specificare gli elementi costitutivi della domanda risarcitoria né è necessario proporla nello stesso giudizio di impugnazione.

Il Consiglio di Stato con la sentenza in commento ha fornito chiarimenti sulla questione di carattere generale concernente l'accertamento dell'illegittimità dell'atto ai soli fini risarcitori .

Un'organizzazione non governativa tedesca ricorreva dinanzi al T.a.r. per la Sardegna con istanza cautelare avverso il provvedimento di fermo disposto dalla Capitaneria di Porto di Oblia. L'associazione appellante paventando danni gravi per il persistere del fermo della nave chiedeva l'autorizzazione al suo trasferimento presso il porto spagnolo per il ripristino delle condizioni di sicurezza della navigazione. Il T.A.R., con ordinanza, accoglieva l'istanza di sospensiva e consentiva alla nave di lasciare le acque territoriali italiane all'unico fine di recarsi presso il porto spagnolo e ripristinare la sicurezza della navigazione.

Tuttavia, l'Associazione, considerato che durante il giudizio il T.A.R. per la Sicilia su analoga questione rimetteva alla Corte di Giustizia dell'UE numerose questioni pregiudiziali di interpretazione della direttiva 2009/16/CE, chiedeva al T.A.R. adito, ai sensi degli artt. 295 c.p.c. e 79 c.p.a., la sospensione del processo in attesa della pronuncia della CGUE. Il T.A.R. per la Sardegna dichiarava l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione della causa nel merito, evidenziando che, dalla nota depositata dall'Avvocatura dello Stato unitamente al rapporto di ispezione, dopo gli interventi di adeguamento nel porto di Augusta risultava che tutte le carenze rilevate ad Olbia erano state rettificate; pertanto era venuto meno l'interesse al ricorso della ricorrente che non avrebbe potuto conseguire nessuna utilità dall'eventuale accoglimento neppure sotto il profilo risarcitorio, tenuto conto che l'immediata adozione del provvedimento cautelare aveva scongiurato i paventati danni derivanti dal fermo nave.L'Associazione appellava la suddetta pronuncia.

Sulla censura sollevata in ordine alla improcedibilità del ricorso il Collegio ha richiamato la pronuncia n. 8 del 2022 dell'Adunanza Plenaria sulla base della quale “l'accertamento dell'illegittimità dell'atto ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a. richiede la sola dichiarazione della parte di avervi interesse ai fini risarcitori mentre non è necessario specificare gli elementi costitutivi della domanda risarcitoria né è necessario proporla nello stesso giudizio di impugnazione;la dichiarazione di avervi interesse a fini risarcitori deve essere resa nelle forme e nei termini previsti dall'art. 73 c.p.a.”

Ed infatti, il Collegio osserva che l'appellante con memoria depositata aveva espressamente dichiarato la sussistenza di un concreto interesse alla definizione del merito del ricorso anche perché l'eventuale riconoscimento dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati potrebbe determinare la sussistenza dei presupposti per formulare domande risarcitorie in relazione all'illegittimità del fermo .

Perciò, ad avviso del Collegio, la dichiarazione di interesse ai fini di una eventuale domanda risarcitoria è stata espressa, potendo la stessa essere resa anche in udienza, nella fase di discussione della causa.

Il Collegio ha ritenuto, altresì, fondata la censura riferita al rigetto della sospensione del processo in pendenza del giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia dell'UE su questioni analoghe a quella per cui si procede, atteso che nella specie ricorre l'ipotesi di sospensione c.d. impropria nel processo.

Quanto al merito il Collegio, sulla base della sentenza della CGUE del 1 agosto 2022, ha ritenuto che il provvedimento di fermo disposto dalla Capitaneria del Porto di Olbia fosse illegittimo.

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e ha disposto l'annullamento del provvedimento con il quale la Capitaneria di Porto di Olbia ha disposto il fermo della nave di proprietà dell'Associazion.

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