Codice della giustizia contabile e regime della responsabilità per danno erariale: il parere del Consiglio di Stato sulle modifiche

Redazione Scientifica Processo amministrativo
20 Novembre 2024

La Corte dei conti rende il parere sulle modifiche del codice della giustizia contabile e sul regime della responsabilità per danno erariale.

Le Sezioni riunite delle Corte dei conti hanno reso il proprio parere e le proprie osservazioni, e suggerimenti sulla proposta di legge C. n. 1621 recante modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e altre disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale .

L'esclusione della responsabilità per colpa grave per i fatti dannosi che originano da un atto sottoposto a controllo preventivo di legittimità non appare coerente con i principi nella sentenza n. 132 del 2024, ove la Corte costituzionale riconosce la legittimità della esclusione della responsabilità per colpa grave solo in quanto attuata in via provvisoria o limitata o in via eccezionale, per categorie specifiche di pubblici dipendenti, rispetto a determinate tipologie di atti, per la particolare complessità delle loro funzioni o mansioni e/o dell'elevato rischio patrimoniale.

L'introduzione di ipotesi di esclusione della responsabilità per colpa grave per fattispecie specifiche come gli accordi di mediazione, le conciliazioni giudiziali e le transazioni fiscali in materia tributaria, potrebbe esentare da responsabilità il pubblico amministratore che abbia concluso un accordo manifestamente irragionevole o illogico o non conveniente per il pubblico erario e dunque illegittimo ed eventualmente annullabile.

L'introduzione di un tetto massimo alla responsabilità per colpa grave, ovvero l'ancoraggio del potere riduttivo entro limiti edittali, ponendo a carico del suo autore solo parte del danno accertato fra un minimo di 150 euro e un massimo non superiore a due annualità del trattamento economico complessivo annuo lordo, può essere un disincentivo a condotte diligenti, con un incremento di fattispecie di danno erariale accertate in via giudiziale ma risarcite solo in parte entro il limite da risarcire in caso di condanna.

Sull'introduzione di una misura sanzionatoria pecuniaria per i soggetti con  la qualifica di “pubblico ufficiale responsabile dell'attuazione dei procedimenti connessi al PNRR-PNC”, per sollecitare la conclusione dei relativi procedimenti, si pongono criticità connesse sia all'ambito della giurisdizione contabile, che si estende a soggetti non qualificabili come “pubblici ufficiali”, sia all'ampliamento della responsabilità sanzionatoria a fronte di un generale allentamento di quella risarcitoria. Inoltre, il parametro del “trattamento economico complessivo annuo” non è applicabile all'ipotesi di responsabilità amministrativa di coloro ai quali non può estendersi il limite edittale pur essendo assoggettati alla giurisdizione della Corte dei conti, perché legati alla pubblica amministrazione da un “rapporto di servizio” (quali, ad esempio, i liberi professionisti o le società in rapporto di servizio con le amministrazioni pubbliche).

Sul controllo preventivo di legittimità sugli atti è ritenuto condivisibile l'allineamento fra le norme di cui alla legge n. 20 del 1994 in punto di soglie di valore dei contratti assoggettati a controllo e le norma del codice dei contratti pubblici.

Invece l'introduzione di una disciplina speciale sugli affidamenti dei contratti sopra soglia in attuazione del PNRR e del PNC, per sollecitare le dinamiche del procedimento, sui termini e sugli effetti del medesimo, con particolare riguardo all'approvazione del contratto al momento dell'aggiudicazione, farebbe venir meno i vantaggi di un controllo preventivo su un ambito oggettivo più ampio e inclusivo del contratto approvato. Poi, è dirompente il diverso effetto che la disposizione proposta introduce per questi contratti decorso il termine previsto per il controllo: in quanto, il decorso del termine introduce una sorta di “silenzio assenso” estranea alle funzioni magistratuali che, combinandosi con l'esimente per gli atti registrati, avrebbe l'effetto di escludere la responsabilità per atti sui quali non verrebbe in essere il vaglio magistratuale, sostituito dal mero decorso del tempo.

Infine, la disposizione per consentire alle Regioni, alle province autonome e agli enti locali, in maniera strutturale, con legge regionale o statutaria, nel rispetto degli ordinamenti dei soggetti attuatori, previo parere delle Sezioni riunite in sede di controllo, di assoggettare al controllo preventivo di legittimità gli affidamenti sopra soglia, solo se connessi all'attuazione del PNRR e del PNC,   presenta profili di dubbia compatibilità con l'art. 117, c. 2, lett. e), g) e l) della Costituzione, poiché attribuisce a fonti normative diverse dalla legge statale l'ambito del controllo preventivo di legittimità riconducibile, per vari aspetti, alle materie “di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

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