L’intervento del controinteressato: la pronuncia dell’Adunanza plenaria sui limiti nel processo amministrativo

Redazione Scientifica Processo amministrativo
21 Novembre 2024

Il Consiglio di Stato in Adunanza plenaria ha enunciato due principi sul tema dell'intervento nel processo amministrativo.

L'Adunanza Plenaria, in continuità con l'orientamento tradizionale, ha ritenuto che il cointeressato decaduto dal diritto di impugnare non sia legittimato né all'intervento litisconsortile né all'intervento adesivo-dipendente, vieppiù in grado d'appello e quando il giudizio sia stato sottoposto all'esame dell'Adunanza Plenaria.

Nella fattispecie, sono emerse due ordini di questioni:

  • se ‒ in pendenza del secondo grado di un giudizio amministrativo avente per oggetto la legittimità di un atto generale, avente effetti nei confronti di una intera categoria di operatori economici ‒ sia ammissibile l'intervento adesivo-dipendente proposto dal cointeressato, che non abbia impugnato a sua volta il medesimo atto generale;
  • se ‒ in pendenza del secondo grado di un giudizio amministrativo avente per oggetto la legittimità di un atto generale, avente effetti nei confronti di una intera categoria di operatori economici ‒ sia ammissibile, dopo la rimessione della causa all'esame dell'Adunanza Plenaria, l'intervento del cointeressato, che abbia impugnato lo stesso atto generale con un autonomo ricorso, il cui giudizio, pendente ancora in primo grado, sia stato sospeso (o comunque rinviato) in attesa della decisione.

L'Adunanza plenaria ha, pertanto, enunciato due principi di diritto:

  1. l'art. 28, comma 2, del codice del processo amministrativo va interpretato nel senso che – nel giudizio proposto da altri avverso un atto generale o ad effetti inscindibili per una pluralità di destinatari – è inammissibile l'intervento adesivo-dipendente del cointeressato che abbia prestato acquiescenza al provvedimento lesivo;
  2. qualora sia pendente innanzi all'Adunanza plenaria un giudizio nel quale si faccia questione di profili di illegittimità di un atto generale regolatorio, avente effetti nei confronti di una intera categoria di operatori economici, è inammissibile l'intervento – innanzi alla medesima Adunanza plenaria ‒ di chi abbia impugnato il medesimo atto con un ricorso ancora pendente innanzi al Tribunale amministrativo regionale.

L'intervento del cointeressato, in altre parole, è necessariamente litisconsortile.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.