Condizioni per pagamento diretto dell’assegno di divorzio al figlio maggiorenne

20 Novembre 2024

Il pagamento diretto al figlio dell'assegno di mantenimento deve ottenersi con ricorso di modifica condizioni del divorzio?

In caso di separazione o divorzio, l'art. 337-septies c.c. stabilisce che il giudice possa disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico, da versare - salvo diversa determinazione del giudice - direttamente all'avente diritto.

Occorre premettere che l'assegno di mantenimento può essere versato direttamente al figlio solo quando tale richiesta venga specificamente formulata in giudizio dal medesimo (Cass. civ., sez. I, 11 novembre 2013, n. 25300).

Sia il figlio, in quanto titolare del diritto al mantenimento, sia il genitore con lui convivente, (Cass. civ., sez. I, 31 dicembre 2020, n. 29977 e Cass. civ., sez. VI-1, ord. 20 agosto 2020, n. 17380), in quanto legittimato a ricevere il contributo dell'altro genitore per le spese necessarie al mantenimento, che materialmente anticipa, sono titolari di diritti autonomi, ancorché concorrenti, a percepire dall'obbligato l'assegno di mantenimento.

Il genitore con cui il maggiorenne non autosufficiente economicamente continui a vivere è legittimato, in via concorrente con il figlio, avuto riguardo alla domanda diretta ad ottenere il contributo al mantenimento da parte del genitore obbligato e non convivente (Cfr. Cass. civ., sez. I, 8 settembre 2014, n. 18869).

La cessazione della convivenza priva il genitore della legittimazione a richiedere il contributo al mantenimento della prole: unico legittimato resta quindi il figlio maggiorenne che potrà agire anche in via esecutiva a tutela del proprio diritto.

Ad esempio, la giurisprudenza di merito (Cfr. Trib. Bari, 16 maggio 2023) intervenuta sulla questione, ha chiarito che il trasferimento del figlio maggiorenne presso abitazione diversa da quella del genitore collocatario rappresenta una circostanza nuova che giustifica la richiesta di revisione degli accordi di divorzio e legittima il genitore obbligato alla contribuzione al versamento dell'assegno direttamente al figlio, con decorrenza dalla data del trasferimento.

La ordinaria corresponsione dell'importo all'altro genitore, infatti, costituirebbe un motivo di ingiusto arricchimento per l'ex collocatario ove sia accertata (o non contestata) la assenza di esborsi economici in favore del figlio in ragione della cessata convivenza.

Più di recente, la Corte di Cassazione ha anche  ribadito il principio che “in tema di mantenimento da parte del genitore separato o divorziato del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda” (Cass., 12 novembre 2021, n. 34100).

Ciò significa che il creditore della prestazione, così come indicato dal provvedimento giudiziale, non può essere modificato liberamente dalle parti.

Se in sede di divorzio è stata prevista la corresponsione dell'assegno al genitore convivente con il figlio, la  possibilità per l'obbligato di  versare l'assegno direttamente a quest'ultimo  è subordinata all'emissione di un nuovo provvedimento giudiziale  di revisione  delle condizioni di divorzio nel quale dovrà intervenire il figlio  confermando la propria volontà di ottenere la ricezione diretta dell'assegno.

In altre parole,  il pagamento dell'assegno di mantenimento direttamente al figlio maggiorenne, invece che al genitore convivente, non è una facoltà dell'obbligato, ma può essere solo il frutto di un nuovo provvedimento giurisdizionale che modifichi le statuizioni contenute nella sentenza di divorzio.

Qualsiasi accordo, anche tacito, fra le parti, non può quindi avere l'effetto di autorizzare il genitore debitore a versare l'assegno nelle mani del figlio, in assenza di un provvedimento del Giudice.

La determinazione dell'assegno di mantenimento dei figli risponde infatti ad un superiore interesse della prole e in quanto tale non rientra nella disponibilità delle parti.

Una volta statuito dal provvedimento giudiziale chi debba essere il debitore chi il creditore dell'obbligazione di mantenimento, la possibilità per il genitore obbligato di versare l'assegno direttamente al figlio e non più all'altro genitore convivente, così come stabilito dal provvedimento, è senza dubbio subordinata ad un ulteriore provvedimento di modifica delle condizioni originarie: Quindi (per rispondere al quesito) si dovrà presentare ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio.

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