Modelli e disegni: in GU il nuovo Regolamento e la nuova Direttiva UE (c.d. design package)

La Redazione
22 Novembre 2024

Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il nuovo regolamento e la nuova direttiva UE sul c.d. Design Package. Si tratta di provvedimenti che aggiornano le leggi sulla protezione dei disegni e modelli nell’Unione Europea.

Sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 18 novembre 2024 (Serie L), i due atti legislativi del c.d. design package, relativi alla protezione dei disegni e modelli UE e precisamente:

  • il Regolamento UE 2822/2024 che modifica il Reg. 6/2002/CE su disegni e modelli comunitari e abroga (a decorrere dal 1° maggio 2025) il Reg. 2246/2002/CE. Il regolamento si applica dal 1° maggio 2025, salvo alcune disposizioni espressamente elencate che si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026;
  • la Direttiva UE 2823/2024 sulla protezione giuridica dei disegni e modelli. Essa definisce anche le procedure per la registrazione degli stessi e sostituisce, abrogandola (dal 9 dicembre 2027) la Dir. 98/71/CE, attuata in Italia dal D.Lgs. 95/2001. La nuova Direttiva deve essere recepita entro il 9 dicembre 2027.

Entrambi i provvedimenti aggiornano l’attuale legislazione sui disegni e modelli, al fine di migliorarne la protezione nell’era dei disegni digitali e della stampa 3D, semplificando e rendendo meno costosa la procedura di registrazione degli stessi a livello dell’UE.

Soffermandoci, in particolare, sulle principali novità del Reg. UE 2822/2024, segnaliamo:

  • l'estensione delle nozioni di “disegno o modello” e “prodotto” allo scopo di comprendervi anche il movimento, la transizione e l’animazione delle caratteristiche che determinano l’aspetto di un prodotto e la protezione non più limitata agli oggetti fisici: un prodotto può essere registrato come design indipendentemente dal fatto che sia incorporato in un oggetto fisico o si materializzi in una forma fisica (ad esempio, i design che appaiono solo su schermo/su piattaforme virtuali); (art. 3 Reg. 6/2002/CE sost. dall'art. 1 punto 9 Reg. UE 2024/2822);
  • la tutela degli elementi del disegno o modello che non sono sempre visibili: l’elemento del disegno o modello è tutelato se la domanda di registrazione rappresenta tale caratteristica con sufficiente chiarezza (art. 18 bis Reg. 6/2002/CE introd. dall'art. 1 punto 15 Reg. UE 2024/2822);
  • maggiore tutela della copia; infatti, è previsto che la creazione, lo scaricamento, la copiatura e la condivisione o la distribuzione ad altri di qualsiasi supporto o software in cui sia registrato il disegno o modello, al fine di consentire la fabbricazione di un prodotto protetto, possa essere considerato violazione del disegno o modello (art. 19 c. 2 lett. d Reg. 6/2002/CE sost. dall'art. 1 punto 17 Reg. UE 2024/2822);
  • l'introduzione di una disposizione relativa alla la c.d. clausola di riparazione che consente la riparazione di prodotti complessi, come autovetture e dispositivi elettronici, senza violare i diritti di design detenuti sui componenti originali, al fine di facilitare la concorrenza e ridurre i costi per i consumatori, permettendo l’uso di pezzi di ricambio identici agli originali per ripristinare l’aspetto iniziale del prodotto (art. 20 bis Reg. 6/2002/CE introd. dall'art. 1 punto 18 Reg. UE 2024/2822);
  • In merito al nome e al simbolo, il disegno o modello comunitario verrà rinominato "Disegno o modello dell’Unione europea" (per uniformarlo finalmente con il Marchio dell’Unione europea), e il simbolo per rappresentarlo sarà una D inserita in un cerchio (art. 26 bis Reg. 6/2002/CE introd. dall'art. 1 punto 23 Reg. UE 2024/2822).

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