Controllo delle concentrazioni: necessaria la valutazione sia della posizione dominante che degli effetti concreti sull’equilibrio concorrenziale dei mercati coinvolti

La Redazione
20 Novembre 2024

Con le tre sentenze del 13 novembre 2024 (T-58/20, T-64/20, T-69/20), il Tribunale dell'UE ha rigettato i ricorsi di tre imprese tedesche esperiti avverso la decisione  con la quale la Commissione UE aveva autorizzato l'acquisizione da parte di una società britannica specializzata nei servizi di telecomunicazione mobile delle attività di telecomunicazione di una società in Germania, nella Repubblica Ceca, in Ungheria e in Romania. Per il Tribunale, una concentrazione può essere considerata incompatibile con il mercato interno solo se ostacola significativamente la concorrenza effettiva e, pertanto, il mero rafforzamento di una posizione dominante, come nel caso della società britannica, non è di per sé sufficiente a dichiarare l'operazione illegittima.

Nell'ottobre 2018 una società britannica specializzata nei servizi di telecomunicazione mobile, televisivi e Internet, ha annunciato alla Commissione europea la sua intenzione di acquisire il controllo esclusivo delle attività di telecomunicazione della L. G. in Germania, nella Repubblica ceca, in Ungheria e in Romania. In Germania, tale operazione consisteva nell'acquisizione del 100% delle azioni della U., una società che offre servizi televisivi e Internet a banda larga 3.

Dopo aver inizialmente espresso seri dubbi sulla compatibilità di questa operazione con il mercato interno, la Commissione l'ha infine approvata nel luglio 2019. Tale autorizzazione è stata accordata a condizione che la società britannica rispettasse gli impegni diretti a porre rimedio ai problemi di concorrenza identificati dalla Commissione.

Tre imprese tedesche hanno adito il Tribunale dell'Unione europea per far annullare tale decisione. Temendo la posizione dominante della società britannica, in particolare sui mercati della fornitura al dettaglio di servizi di trasmissione di segnali televisivi in Germania, esse ritengono che la Commissione sia incorsa in errori manifesti di valutazione quanto agli effetti concorrenziali dell'operazione di cui trattasi.

Il Tribunale respinge tali ricorsi in quanto infondati, confermando così la decisione controversa.

Infatti, la Commissione non è incorsa in un errore manifesto di valutazione nel ritenere che le parti della concentrazione non fossero, prima di tale operazione, né concorrenti effettivi (direttamente o indirettamente) né concorrenti potenziali sui mercati della fornitura al dettaglio di servizi di trasmissione di segnali televisivi a clienti che abitano immobili ad alloggi multipli o alloggi unifamiliari in Germania. La Commissione ha quindi potuto concludere che l'operazione non eliminerebbe alcun rapporto di concorrenza tra le parti e non creerebbe un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva sui mercati rilevanti.

Il Tribunale ricorda altresì che solo le concentrazioni che ostacolino in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato interno o in una parte sostanziale di esso devono essere dichiarate incompatibili con il mercato interno. Tuttavia, il fatto che una concentrazione crei o rafforzi una posizione dominante non è, di per sé, sufficiente per ritenere che essa sia incompatibile con il mercato interno. Pertanto, sebbene la società  britannica abbia raggiunto una posizione dominante sui mercati in questione, la Commissione ha legittimamente potuto escludere la sussistenza di un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva quale conseguenza diretta e immediata della concentrazione.