Notificazione telematica alle PP AA: normativa, giurisprudenza e indicazioni operative

26 Novembre 2024

La corretta notifica degli atti processuali è un elemento imprescindibile per il rispetto del principio del contraddittorio nel PAT. Il presente contributo analizza i migliori riferimenti normativi, implicazioni giurisprudenziali e prassi operative per garantirne la validità.

Introduzione

La notificazione degli atti processuali è un elemento imprescindibile per garantire il rispetto del principio del contraddittorio e la validità degli atti nel processo amministrativo. Con l'introduzione del Processo Amministrativo Telematico (PAT), le notificazioni avvengono principalmente tramite posta elettronica certificata (PEC), utilizzando registri istituiti appositamente per tale scopo. Tuttavia, l'interazione tra i diversi elenchi pubblici, come il Registro delle pubbliche amministrazioni (PP AA) e l'Indice delle pubbliche amministrazioni (IPA), può creare incertezze operative.

In questo articolo vengono analizzati i riferimenti normativi, le implicazioni giurisprudenziali e le migliori prassi operative per gli avvocati, al fine di garantire notificazioni valide e conformi alla normativa.

La normativa applicabile: Registro PP AA e Indice PA

L'art. 16-ter del d.l. n. 179/2012 stabilisce che le notificazioni alle pubbliche amministrazioni devono essere effettuate utilizzando gli indirizzi PEC contenuti nel Registro delle PP AA, il cui scopo è garantire un elenco affidabile e dedicato per le notificazioni giudiziarie. Questo registro è accessibile tramite il Portale dei servizi telematici (PST), gestito dal Ministero della giustizia.

Il Registro delle PP AA rappresenta il riferimento normativo principale per l'individuazione degli indirizzi PEC validi per notificazioni giudiziarie. La sua consultazione è obbligatoria per le notificazioni dirette alle amministrazioni pubbliche, e il mancato utilizzo può comportare, in determinati casi, addirittura, la nullità della notificazione.

Tuttavia, l'art. 6-ter d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale - CAD) prevede la costituzione di un elenco pubblico di indirizzi PEC utilizzato per comunicazioni istituzionali. Sebbene non sia primariamente destinato alle notificazioni giudiziarie, l'art. 28 d.l. n. 76/2020 ha permesso il suo utilizzo in via subordinata, qualora l'indirizzo PEC non sia reperibile nel Registro delle PP AA.

Ciò on di meno tra i due elenchi sussistono differenze sostanziali, che andremo qui di seguito subito ad elencare:

- Registro PP AA: obbligatorio per notificazioni giudiziarie;

- Indice PA (IPA): utilizzabile per notificazioni solo in mancanza di indirizzi nel Registro PP AA, previa indicazione nella relata di notifica.

Strumenti telematici per la consultazione

La consultazione dei registri è resa possibile attraverso il Portale dei Servizi Telematici (PST) e il Punto di Accesso (PdA), strumenti autorizzati per gli avvocati.

Il Portale dei Servizi Telematici (PST) è una piattaforma del Ministero della Giustizia che consente di accedere a servizi come:

  • La consultazione del Registro delle PP AA;
  • La gestione delle notificazioni telematiche.

Il Punto di Accesso (PdA) è un portale che fornisce agli avvocati autorizzati strumenti per accedere ai servizi del PST. Attraverso il PdA, è possibile consultare i registri, e gestire i dati processuali in modo sicuro e conforme alle normative.

Procedura operativa per le notificazioni

Una corretta notificazione telematica richiede attenzione nella scelta dell'indirizzo, nella documentazione della procedura e nella redazione della relata di notifica. Ecco i passaggi principali:

a) Consultare il Registro PP AA tramite il PST: accedere al portale e verificare la presenza dell'indirizzo PEC dell'amministrazione destinataria.

b) Utilizzare l'Indice PA in via subordinata: se l'indirizzo PEC non è presente nel Registro PP AA, è possibile consultare l'Indice PA e utilizzare l'indirizzo reperito per la notificazione. NB: Attenzione! Quando si utilizza un indirizzo estratto dall'IPA, è fondamentale indicarlo chiaramente nella relata di notifica. La relata deve contenere:

  • L'affermazione che l'indirizzo PEC è stato estratto dall'IPA.
  • La motivazione dell'uso dell'IPA, ossia la mancata presenza dell'indirizzo nel Registro PP AA, con riferimento all'art. 28 d.l. n. 76/2020.

Giurisprudenza e principi di sanatoria

La giurisprudenza ha affrontato numerosi casi di notificazioni errate, stabilendo importanti principi per la loro sanatoria.

L'utilizzo di un indirizzo PEC tratto dall'IPA anziché dal Registro PP AA può comportare la nullità della notificazione, ma tale nullità è sanabile se:

- è stato un errore scusabile.

- La notificazione ha comunque raggiunto il destinatario.

- Non vi è stato pregiudizio per il diritto di difesa.

In tali casi, se il Collegio ritiene che la notifica non sia del tutto satisfattiva per l'integrazione del contraddittorio di per sé, si potrà domandare la rimessione in termini. Il giudice, in altri termini, può concedere un termine perentorio per rinnovare la notificazione, garantendo il rispetto del contraddittorio.

Procedura operativa:

Verifica dell'indirizzo PEC:

  • Accedere al Registro PP AA tramite il PST;
  • Se l'indirizzo non è presente, consultare l'Indice P A;
  • Conservare la prova della schermata di consultazione, inclusa la data e l'ora.

Uso dell'indirizzo PEC dell'IPA:

  • Ammesso solo in via subordinata;
  • Indicare nella relata di notifica:
  • Origine dell'indirizzo (estratto dall'IPA);
  • Motivo (assenza nel Registro PP AA, ai sensi dell'art. 28 d.l. n. 76/2020);
  • Richiedere e conservare la prova di protocollazione eventualmente rilasciata dall'amministrazione.

Redazione della relata di notifica:

  • Specificare l'elenco di provenienza dell'indirizzo PEC;
  • Documentare la mancata presenza dell'indirizzo nel Registro PP.AA;
  • Allegare la prova delle consultazioni effettuate.

Eventuali errori e rimedi, ove percorribili:

  • In caso di dubbi o errori, richiedere immediatamente la rimessione in termini nel primo atto difensivo o a verbale nella prima udienza.

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