Il soccorso istruttorio relativamente a problemi tecnici di leggibilità di file informatici
27 Novembre 2024
In tema di gare pubbliche vige un generale principio di autoresponsabilità per cui ciascuno dei concorrenti sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella formulazione dell'offerta e nella presentazione della documentazione, configurandosi in capo al singolo partecipante obblighi di correttezza, che impongono che quest'ultimo sia chiamato ad assolvere oneri minimi di cooperazione. In base a tale chiaro principio si deduce agevolmente anche che il soccorso istruttorio va attivato solamente qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza. Nelle pubbliche gare si affianca un più particolare principio di autoresponsabilità quando si svolgono con modalità telematiche, innescandosi, in tali ipotesi, una dinamica fisiologica e ampiamente prevedibile dei fattori impiegati per la comunicazione elettronica, che dev'essere conosciuta, data per presupposta e accettata nei suoi vantaggi e nei suoi svantaggi, rilevando l'esperienza e abilità informatica dell'utente, la preliminare e attenta lettura delle istruzioni procedurali, il verificarsi di fisiologici rallentamenti conseguenti a momentanea congestione del traffico, essendo variabili che il partecipante ad una gara telematica deve avere presente e preventivare. Il soccorso istruttorio non può essere applicato per irregolarità essenziali riguardanti l'offerta tecnica ed economica per irregolarità essenziali che non consentano l'individuazione del contenuto della documentazione amministrativa e dell'offerta. Pertanto, a fronte di file illeggibili per qualsivoglia ragione, la stazione appaltante deve appurare che il formato utilizzato per la compilazione e l'invio della domanda di partecipazione dalle imprese non sia tale da impedirne, in maniera assoluta, la corretta visualizzazione e lettura, con la conseguenza per cui la stazione appaltante deve compiere ogni possibile sforzo onde aprire i documenti illeggibili e ricavarne il contenuto, a condizione che: a) il supplemento di attività non deve andare ad eccessivo detrimento della durata della procedura di gara; b) le soluzioni alternative debbono essere compiute sulla base di conoscenze ordinarie di carattere informatico; c) le stesse soluzioni possono essere utilmente percorse sulla base dello strumentario comunemente posseduto dalle amministrazioni medesime. |