Riparto di giurisdizione in tema di concessione di pubblico servizio di illuminazione votiva cimiteriale: la competenza al giudice amministrativo
28 Novembre 2024
La società concessionaria della costruzione e gestione dell'impianto di illuminazione votiva del cimitero comunale riceveva comunicazione dal Comune della disdetta del contratto ; con delibera di Giunta Municipale l'ente esercitava il diritto di riserva sull'impianto del cimitero acquistandolo dalla concessionaria per il prezzo di stima, senza indicare i mezzi per far fronte al relativo impegno di spesa. L'impianto veniva riconsegnato al Comune che, malgrado l'adozione di varie delibere, non versava alcuna somma alla concessionaria. Veniva proposto ricorso per decreto ingiuntivo al Tribunale di Patti per l'ingiunzione al Comune del pagamento del corrispettivo. Il Tribunale respingeva il ricorso, attesa l'inesistenza di un impegno di spesa, rilevato che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria e l'assenza di una deliberazione idonea a far sorgere un rapporto obbligatorio tra il privato ricorrente e l'amministrazione comunale. Quindi, la concessionaria conveniva avanti il Tribunale di Patti per la condanna tutte le persone fisiche contrattualmente obbligate (amministratori e funzionari del Comune), ai sensi dell'art. 191 d. lgs. n. 267/2000, a corrispondere il prezzo di stima dell'impianto di illuminazione votiva e, in via subordinata, per il caso in cui il Tribunale avesse ritenuto regolarmente instaurato il rapporto obbligatorio con il Comune, la condanna di quest'ultimo al pagamento del prezzo del servizio. Il Tribunale di Patti dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo innanzi al quale veniva riproposto il giudizio. Tuttavia, il T.a.r. della Sicilia adito sollevava d'ufficio conflitto di giurisdizione disponendo la rimessione alle Sezioni Unite. In via preliminare la Corte ha osservato che la ricorrente ha agito in via principale contro gli amministratori dell'ente, persone fisiche, per ottenere il pagamento del corrispettivo del prezzo di stima dell'impianto di illuminazione votiva del cimitero comunale, senza contestare il rapporto concessorio , né la legittimità delle deliberazioni della Giunta comunale. Perciò, si verte in materia di diritto soggettivo alla corresponsione del credito sorto ex art. 191 TUEL nei confronti dei funzionari e amministratori resistenti e di ingiustificato arricchimento del Comune “in via surrogatoria delle persone fisiche convenute”. Al riguardo, la Corte ha affermato che la domanda proposta nei confronti delle persone fisiche, ritenute contrattualmente obbligate ai sensi dell'art. 191 TUEL, involge una pretesa del privato nei confronti di un altro privato che non riguarda il rapporto concessorio e neppure la verifica dell'esercizio di poteri discrezionali dell'amministrazione che configura posizioni di interesse legittimo; si tratta in particolare della posizione di diritto soggettivo alla corresponsione del credito sorto ex art. 191 TUEL nei confronti dei funzionari e degli amministratori resistenti, rispetto alla quale deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario. Allo stesso modo la Corte, sulla scorta della propria giurisprudenza consolidata, ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario anche sulla domanda proposta nei confronti del Comune “in via surrogatoria delle persone fisiche convenute”, di ingiustificato arricchimento, quale istituto civilistico che dà luogo a situazioni di diritto soggettivo perfetto anche quando parte sia una P.A., salvo il limite interno del divieto di annullamento e di modificazione degli atti amministrativi. Quanto invece alla domanda con la quale viene richiesta la condanna del Comune alla corresponsione del prezzo di stima dell'impianto di illuminazione votiva stabilito nel contratto di concessione , la Corte ha affermato che, quando un Comune si avvalga dell'opera di un privato per l'illuminazione votiva di un cimitero municipale, si tratta di una concessione di pubblico servizio , con la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo . Pertanto, nel caso di specie, la Corte ha affermato che, nel caso di specie, per contestare la revoca della concessione e far valere pretese patrimoniali discendenti dall'eventuale riconoscimento della sua persistenza, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo , mentre per il pagamento di indennizzi e corrispettivi, anche ove proposta in via subordinata, in caso di cessazione del rapporto concessorio e l'acquisizione dell'impianto da parte del Comune, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in applicazione dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, atteso che la controversia verte solo sull'ammontare dell'indennizzo dovuto in base al contratto. In conclusione, la Corte di cassazione a Sezioni Riunite sulla questione di giurisdizione sollevata d'ufficio ai sensi dell'art. 59, comma 3, della legge n. 69/2009, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e ha cassato la sentenza del Tribunale di Patti avanti al quale ha rimesso le parti. |