Mercato interno del gas naturale: Il Tribunale dell’UE respinge il ricorso contro la direttiva che ne estende le norme ai gasdotti provenienti da paesi terzi

La Redazione
28 Novembre 2024

Con sentenza del 27 novembre 2024 (T-526/19), il Tribunale dell’UE ha respinto una causa intentata dall'azienda che sta dietro al progetto del gasdotto Nord Stream 2 che contestava le regole di disaggregazione dell’UE sui gasdotti approvate con la direttiva che estende le norme del mercato interno del gas naturale ai gasdotti provenienti da paesi terzi, con deroga per i gasdotti completati prima del 23 maggio 2019. La società ha investito nel gasdotto senza garanzie sull'immunità dalle normative dell'UE. Non avendo diritto alla deroga per i gasdotti post-2019, Nord Stream 2 può comunque utilizzare il gasdotto in modo redditizio. Il legislatore non ha dunque violato principi come la certezza del diritto o il legittimo affidamento, giustificando l'applicazione delle norme del mercato interno al Nord Stream 2 per prevenire distorsioni della concorrenza.

Nel mese di aprile 2019, con l'adozione di una direttiva (Direttiva UE 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in prosieguo: la «direttiva di modifica»), il legislatore dell'Unione ha modificato la direttiva «gas» al fine di garantire che le norme applicabili alle condutture di trasporto di gas che collegano due o più Stati membri siano applicabili, all'interno dell'Unione europea, anche alle condutture di trasporto di gas da e verso paesi terzi. Tali norme prevedono, in particolare, la separazione effettiva delle strutture di trasporto da quelle di produzione e di fornitura nonché l'accesso dei terzi ai sistemi di trasporto. Tuttavia, per quanto riguarda i gasdotti tra uno Stato membro e un paese terzo completati prima della data di entrata in vigore della direttiva di modifica, vale a dire il 23 maggio 2019, la direttiva di modifica prevede che lo Stato membro nel cui territorio è situato il primo punto di collegamento del gasdotto alla rete di tale Stato membro possa decidere di derogare alle suddette norme per le sezioni di tale gasdotto situate nel suo territorio e nelle sue acque territoriali.

Una società figlia svizzera della società G., è incaricata della pianificazione, della costruzione e dello sfruttamento del gasdotto Nord Stream 2. Essa ha impugnato la direttiva di modifica dinanzi al Tribunale dell'Unione europea, che ha respinto tale ricorso in quanto irricevibile con un’ordinanza del 20 maggio 2020. Detta società ha successivamente impugnato l'ordinanza del Tribunale dinanzi alla Corte di giustizia. Con sentenza del 12 luglio 2022, la Corte ha dichiarato che il ricorso dalla società in questione era parzialmente ricevibile: ha annullato sostanzialmente l’ordinanza del Tribunale e rinviato la causa dinanzi ad esso, affinché statuisca nel merito sul ricorso.

Il Tribunale respinge il ricorso.

Il Tribunale spiega che la società ha effettuato e proseguito i propri investimenti nel suo gasdotto nel corso di un periodo in cui non disponeva di alcuna garanzia che il diritto dell'Unione avrebbe continuato a non applicarsi al suo gasdotto. Al contrario, la stessa poteva prevedere che le istituzioni dell'Unione e diversi Stati membri, che avevano preso posizione in tal senso da molto tempo, avrebbero utilizzato il loro potere al fine di estendere le norme del mercato interno ai gasdotti provenienti da paesi terzi, come il gasdotto Nord Stream 2.

Inoltre, tenuto conto dello stato di avanzamento dei lavori relativi al suo gasdotto al momento della presentazione della proposta di direttiva di modifica da parte della Commissione nel novembre 2017, la società era in grado di prevedere che non avrebbe potuto beneficiare della deroga prevista per i gasdotti completati prima della data di entrata in vigore della futura direttiva di modifica.

Il Tribunale considera anche che la circostanza che la società non possa beneficiare di tale deroga non le impedisce di sfruttare il gasdotto Nord Stream 2 in modo economicamente accettabile e di ottenere un appropriato rendimento dei suoi investimenti.

Di conseguenza, il legislatore dell'Unione non ha violato il principio della certezza del diritto o il principio della tutela del legittimo affidamento, quando ha stabilito che solo i gasdotti tra uno Stato membro e un paese terzo completati prima del 23 maggio 2019 potessero beneficiare della deroga in questione.

Il Tribunale considera poi che la deroga in questione non è contraria al principio della parità di trattamento.

Infatti, i gasdotti completati prima del 23 maggio 2019 e i gasdotti non completati a tale data, come il gasdotto Nord Stream 2, non si trovano in una situazione analoga. Pertanto, il fatto che il gasdotto Nord Stream 2 non possa beneficiare della deroga in questione equivale a trattare in modo diverso situazioni diverse. Il Tribunale aggiunge che, anche se il gasdotto Nord Stream 2 si trovasse in una situazione analoga a quella dei gasdotti completati prima del 23 maggio 2019, una differenza di trattamento sarebbe giustificata.

Infine, tenuto conto del margine di discrezionalità di cui dispone il legislatore dell'Unione, il fatto che il gasdotto Nord Stream 2 non possa sottrarsi all'estensione delle norme del mercato interno non è manifestamente inadeguato a conseguire gli obiettivi perseguiti dalla direttiva di modifica. Il principio di proporzionalità non è quindi stato violato dal legislatore.

Al riguardo, il Tribunale rileva in particolare che l'applicazione delle norme del mercato interno alla sezione del gasdotto Nord Stream 2 situata nel territorio o nelle acque territoriali di uno Stato membro è idonea, in particolare, a prevenire le distorsioni della concorrenza e gli effetti negativi sulla sicurezza dell'approvvigionamento. Inoltre, alla luce degli elementi di cui dispone il Tribunale, i vincoli a cui è soggetta la Nord Stream 2 AG non appaiono manifestamente sproporzionati rispetto all'importanza degli obiettivi perseguiti dal legislatore.