Proprietà intellettuale del software: la modifica delle variabili temporanee nella RAM di un videogioco in esecuzione non viola i diritti del produttore

La Redazione
26 Novembre 2024

La CGUE, con la sentenza del 17 ottobre 2024 (C-159/23), ha stabilito che la direttiva relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore non consente al titolare di impedire la commercializzazione di un software che si limita a modificare temporaneamente il contenuto di alcune variabili inserite nella memoria RAM di una consolle per videogiochi.

La società S. commercializza consolle per videogiochi P.S. e giochi per tali consolle. Fino al 2014, essa vendeva tra l'altro la consolle P.S.P. nonché il videogioco «M.S.: A.E.».

La Società S. ha convenuto in giudizio dinanzi a organi giurisdizionali tedeschi la società D., la quale distribuisce taluni softwaree un dispositivo che sono compatibili con tale P.S. e offrono all'utilizzatore opzioni di gioco non previste nell'attuale fase del videogioco da parte della società S.

La società S. ritiene che questi prodotti della società D. abbiano l'effetto di modificare i software su cui si basa il suo videogioco e pertanto violino il suo diritto esclusivo di autorizzare modifiche di questo tipo. Essa ha dunque chiesto a tali organi giurisdizionali di vietare alla D. la commercializzazione dei prodotti in questione e di condannarla al risarcimento del danno asseritamente subito.

La Corte federale di giustizia tedesca (BGH) ha chiesto alla Corte di giustizia di interpretare la direttiva relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore.

Il BGH osserva che il software della D. è installato dall'utilizzatore sulla P.S. ed è eseguito contemporaneamente al software di gioco. Esso non modifica o non riproduce né il codice oggetto, né il codice sorgente, né la struttura interna e l'organizzazione del software della società S. Esso si limita a modificare il contenuto delle variabili temporaneamente inserite dai videogiochi della S. nella memoria RAM della consolle, che sono utilizzate durante l'esecuzione del videogioco. Pertanto, il videogioco viene eseguito sulla base di tali variabili dal contenuto modificato.

La Corte dichiara che non rientra nell'ambito della tutela conferita dalla direttiva il contenuto dei dati variabili inseriti da un programma per elaboratore nella memoria RAM di un elaboratore e utilizzati da detto programma durante la sua esecuzione, nei limiti in cui questo contenuto non consenta la riproduzione o la realizzazione di tale programma in una fase successiva.

Infatti, la direttiva tutela soltanto la creazione intellettuale quale essa si riflette nel testo del codice sorgente e del codice oggetto del programma per elaboratore. Per contro, la direttiva non tutela le funzionalità di tale programma né gli elementi mediante i quali gli utilizzatori sfruttano tali funzionalità, se questi ultimi non consentono una riproduzione o una realizzazione di detto programma in una fase successiva.