L’ex moglie può continuare a ricevere l’assegno di mantenimento per i figli maggiorenni lontani da casa?
28 Novembre 2024
Il Tribunale di Napoli, con decreto, respingeva il ricorso del padre per esenzione dal versamento dell'assegno di € 5.000 all'ex coniuge per il mantenimento delle due figlie, ormai maggiorenni e non più conviventi con la madre. A tale decisione seguiva il reclamo del padre, accolto dalla corte d’appello che escludeva il diritto della madre al mantenimento delle figlie ormai non più conviventi con la stessa, e quindi venuto meno il presupposto della convivenza non era più legittimata a pretendere l’assegno per le figlie, le quali avrebbero dovuto formulare apposita ed autonoma richiesta al padre. Aggiunge infatti la Corte che l'età delle giovani, i percorsi intrapresi dalle stesse, conformi agli studi, nonché le esperienze lavorative e professionali svolte inducevano a ritenere che entrambe, verosimilmente, avrebbero potuto accedere ad altre esperienze lavorative qualificanti, in linea con le prospettive proprie del contesto familiare e dell'ambiente socio-economico nel quale erano inserite, dunque l’allontanamento dalla casa della madre non poteva considerarsi temporaneo. Conseguentemente la madre proponeva ricorso per cassazione Per la S.C. «la legittimazione iure proprio del genitore a richiedere l’assegno di mantenimento del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente economicamente, che non abbia formulato autonoma richiesta giudiziale, sussiste quand’anche costui si allontani per motivi di studio dalla casa genitoriale, qualora detto luogo rimanga in concreto un punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno e sempre che il genitore anzidetto sia quello che, pur in assenza di coabitazione abituale o prevalente, provveda materialmente alle esigenze del figlio, anticipando ogni esborso necessario per il suo sostentamento presso la sede di studio». La Corte di merito ha analizzato la legittimità della richiesta di assegno per le figlie, basandosi sulla convivenza con la madre senza valutare l'importanza della documentazione relativa all'abitazione delle figlie e al loro sostentamento, aspetto omesso nel giudizio. Difatti, nessuna prova era stata fornita in merito al ritorno sistematico presso l’abitazione materna e su quanto la madre costituisse un punto di riferimento stabile per le due giovani e quanto per loro offrisse sostentamento per far fronte materialmente alle loro esigenze. In conclusione, il provvedimento è annullato con rinvio per una nuova valutazione in base ai principi esposti. |