Contratto di appalto: la stazione appaltante deve indicare le modalità di verifica dell'equivalenza dei CCNL per non ledere gli interessi dei concorrenti
28 Novembre 2024
Il caso e la questione. Una delle questioni che più danno adito a contenzioso nell'applicazione del d.lgs. n. 36/2023 è oggi la c.d. equivalenza delle tutele contrattuali nel caso in cui il concorrente decida di applicare un CCNL diverso da quello proposto nella lex specialis. È proprio questo l'oggetto del dibattere nella sentenza del T.A.R. Firenze in commento, laddove due cooperative sociali si contendevano la gestione di un asilo comunale. Nella fattispecie, il giudizio scaturiva dalla omessa indicazione del CCNL da applicarsi, laddove la stazione appaltante si era limitata ad una indicazione generica della contrattazione applicabile a livello locale. Il Tribunale fiorentino, seppure con obiter dicta, censura in effetti questa modalità operativa, poiché ritenuta lesiva dell'affidamento dei partecipanti alla gara circa la disciplina che sarà in effetti applicabile all'appalto, oltre che violativa del principio generale di clare loqui. Si tratta di un assunto particolarmente importante, che tuttavia non è stato portato alle sue estreme conseguenze solo per il fatto che la ricorrente ha concentrato in effetti le sue censure verso altri profili di diritto. La sentenza ribadisce tuttavia come l'indicazione di una disciplina contrattuale collettiva da applicarsi non sia di per sé violativa dell'articolo 39 della Costituzione, non imponendo erga omnes la vigenza del CCNL (cfr. relazione illustrativa del Consiglio di Stato, commissione speciale, 7 dicembre 2022, sub art. 11). Non è men vero, tuttavia, che trattandosi comunque di una disposizione latamente restrittiva della libertà di impresa, essa deve convertirsi all'atto pratico nell'indicazione puntuale delle condizioni economiche che si pretendono applicate al contratto da stipularsi, al fine di non ledere ingiustificatamente gli interessi dei concorrenti. |