Offerta tecnica: la correzione dell'errore materiale è soggetto alla valutazione della stazione appaltante

28 Novembre 2024

Devono ritenersi ammissibili le correzioni di meri errori formali presenti nella documentazione di gara, ovvero i chiarimenti resi nell'interpretazione di informazioni già presenti nell'offerta.

Il caso e la questione.  Il T.A.R. Toscana, nell'ambito di una complessa vicenda per una fornitura di dispositivi medici, si sofferma sulla sottile linea d'ombra che separa la modifica della componente tecnica dell'offerta ed i chiarimenti da ritenersi ammissibili anche se resi dopo la scadenza del termine ad offerendum in sede di soccorso procedimentale.

Sullo sfondo di un giudizio che imponeva anzitutto di stabilire se le informazioni rese dall'offerente potessero dirsi ambigue o tendenziose, ossia preordinate a incidere indebitamente sul processo decisionale della stazione appaltante (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 28 agosto 2020, n. 16), i giudici fiorentini ribadiscono alcuni punti fermi rispetto alla possibilità di rendere chiarimenti da parte degli operatori economici.

In linea generale, infatti, si è affermato che sebbene l'offerta tecnica non possa essere modificata ex post, sono sempre ammessi i chiarimenti volti a ricomporre discrasie di natura meramente formale (Consiglio di Stato, sez. V, 17 marzo 2020, n. 1904). Il limite generale rimane costituito dal fatto che la portata di questi chiarimenti non deve modificare dal di vista punto sostanziale l'offerta originaria, ma semplicemente di svelare l'effettiva volontà del concorrente (Consiglio di Stato, sez. V, 8 febbraio 2024, n. 1307). La valutazione tecnica della ammissibilità dei chiarimenti, dunque, è rimessa alla stazione appaltante. Si tratta, però, di un giudizio che può essere a sua volta oggetto di apprezzamento dal punto di vista dell'attendibilità tecnica in sede giudiziaria.

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