Misure urgenti per la giustizia

Ferdinando Brizzi
02 Dicembre 2024

Dopo tante attese, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 280 del 29-11-2024) il decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante Misure urgenti in materia di giustizia. Per quanto qui di interesse, si legge, nel preambolo, della necessità e urgenza, da un lato, di modificare la disciplina istitutiva del commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, al fine di affrontare in maniera ancor più efficiente l'emergenza carceraria in corso, dall'altro di prevedere modalità operative per le procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici prescritte con le misure cautelari. Ed ancora è stata ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare la copertura INAIL ai soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità.

L'edilizia penitenziaria

Le già menzionate necessità si sono tradotte, in primo luogo, nell'art. 6 del d.l. che prevede l'assunzione da parte del commissario straordinario di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio dei lavori o per la prosecuzione di quelli in corso, anche sospesi, secondo il criterio della soluzione più vantaggiosa rispetto agli interessi perseguiti. A tal fine, è previsto che il commissario straordinario possa stipulare protocolli per avvalersi, a titolo gratuito, delle stazioni appaltanti qualificate di cui all'articolo 63, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e del supporto di società partecipate dallo Stato e che possa avvalersi della vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 222 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 Con proprio provvedimento adottato d'intesa con il Ministro della giustizia, il commissario straordinario disciplina il funzionamento della struttura di supporto, composta fino ad un massimo di cinque esperti scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione.

Procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici

Con l'art. 7 del d.l., poi, sono apportate le seguenti modificazioni al codice di procedura penale:

a) all'articolo 275-bis, comma 1, dopo le parole «fattibilità tecnica» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusa quella operativa,»;

b) all'articolo 276, comma 1-ter, dopo le parole «in caso di manomissione» sono inserite le seguenti: «ovvero di una o più condotte gravi o reiterate che impediscono o ostacolano il regolare funzionamento»;

c) all'articolo 282-bis, comma 6, quarto periodo, dopo le parole «non fattibilità tecnica» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusa quella operativa,»;

d) all'articolo 282-ter, comma 1, quarto periodo, dopo le parole «non fattibilità tecnica» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusa quella operativa,».

Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l'articolo 97-bis è inserito il seguente: «Art. 97-ter (Modalità di accertamento della fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle particolari modalità di controllo di cui agli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice). 1. Quando svolge l'accertamento della fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, di cui agli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice, preliminare alla prescrizione delle particolari modalità di controllo da parte del giudice, la polizia giudiziaria, anche coadiuvata da operatori della società incaricata di fornire i relativi servizi elettronici o tecnici, verifica senza ritardo e comunque entro quarantotto ore l'attivabilità, l'operatività e la funzionalità dei mezzi elettronici o degli altri strumenti tecnici negli specifici casi e contesti applicativi, analizzando le caratteristiche dei luoghi, le distanze, la copertura di rete, la qualità della connessione e i tempi di trasmissione dei segnali elettronici del luogo o dell'area di installazione, la gestione dei predetti mezzi o strumenti e ogni altra circostanza rilevante in concreto ai fini della valutazione dell'efficacia del controllo sull'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato.

La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo e comunque nelle successive quarantotto ore all'autorità giudiziaria che procede, il rapporto che, ai sensi del comma 1, accerti la fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle modalità di controllo, per le valutazioni di competenza, compresa l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari, anche più gravi.».

Obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni in favore dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità

All'art. 9 sono state introdotte misure in materia di copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni in favore dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità: 1. All'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «dell'articolo 168-bis del codice penale» sono inserite le seguenti: «nonché in favore dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689,».

La funzionalità del sistema giudiziario

È stato previsto infine un incremento di euro 95.724.000 per l'anno 2024 alle risorse di bilancio del Ministero della giustizia destinate alle spese di giustizia e per intercettazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 al fine di assicurare la funzionalità del sistema giudiziario e dei relativi servizi istituzionali.

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