Ricorso per Cassazione: è ammissibile se la documentazione non è visibile nel fascicolo telematico?

La Redazione
12 Dicembre 2024

La Suprema Corte, con la sentenza in esame, enuncia un importante principio di diritto in tema di revocazione, ai fini della configurabilità dell’errore di fatto di cui all’art. 395, n. 4, c.p.c.

Con unico motivo di ricorso, il ricorrente lamentava l'errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c., in cui la Corte di Cassazione sarebbe incorsa con l'impugnata ordinanza.

Esponeva infatti che, dopo aver notificato il ricorso per cassazione in data 11 maggio 2021 e in data 14 maggio 2021 alle controparti, provvedeva all'iscrizione a ruolo in via telematica del ricorso per cassazione in data 31 maggio 2021.

In particolare, il ricorso veniva iscritto mediante l'invio al sistema di n. 2 buste generate automaticamente dal portale PCT, la prima di n. 10 allegati comprensivi del ricorso per cassazione trasmessa alle ore 18:42 e la seconda di n. 8 allegati comprensivi del ricorso per cassazione trasmessa alle ore 18:51, contenenti tra i vari allegati i file “Ricorso per cassazione notificato alla signora x” e “Ricorso per cassazione notificato alla avvocato x”, entrambi con le attestazioni di conformità del procuratore speciale, come risultante dalla schermata della consolle del PCT del suo difensore.

La ricezione da parte del sistema delle due buste in parola, segnalava il ricorrente, «è evidenziata dalla certificazione delle PEC di ricevuta di accettazione e consegna nonché di accettazione (c.d. “scarico”) da parte della Cancelleria della Suprema Corte, sia dell'invio delle ore 18:42, che dell'invio delle ore 18:51, entrambe in formato cartaceo ed informatico». Pertanto, risulterebbe documentalmente provato che il ricorrente aveva provveduto a trasmettere alla Corte di cassazione, al momento della iscrizione a ruolo, la prova della notifica del ricorso alle controparti. Il ricorso è stato, infatti, iscritto a ruolo a fronte della trasmissione delle due buste suddette, sicché, concludeva,  «non vi è ragione di dubitare che le conclusioni cui è giunta la Suprema Corte nell'ordinanza impugnata siano frutto di una mera “svista”».

Il Collegio adito, ammette il ricorso, stante l'esatta prospettazione di errore revocatorio, ex art. 395, n. 4, c.p.c., enunciando il seguente principio di diritto: «in tema di revocazione, ai fini della configurabilità dell'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c., tra gli ‘atti o documenti della causa', dai quali l'errore stesso deve risultare, vanno compresi - in attuazione dei principi del giusto processo e di effettività della difesa - gli atti e i documenti attinenti alla causa e ritualmente depositati dalla parte interessata, pur se, per mero disguido informatico non imputabile alla parte stessa, essi non risultino visibili nel fascicolo telematico. Ne deriva che è affetta da errore revocatorio la pronuncia della Corte di cassazione con la quale si dichiari inammissibile un ricorso per cassazione per mancanza di prova della sua notifica, allorché risulti che la relativa documentazione era stata ritualmente depositata ma, a causa di un disguido di cancelleria, non imputabile alla parte, non resa visibile».

(tratto da: dirittoegiustizia.it)

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