Decreto cautelare monocratico: inammissibile l’appello se emesso in esito alla richiesta di misura cautelare urgente per la relativa chiara formulazione
05 Dicembre 2024
L’articolo 56, comma 2, del codice del processo amministrativo qualifica espressamente come “non impugnabile” il decreto monocratico emesso in esito alla richiesta di misura cautelare urgente disciplinata dallo stesso articolo, con formulazione letterale talmente chiara da escludere qualsivoglia interpretazione abrogatrice o derogatoria. La circostanza che il tempo che decorrerà fino alla trattazione collegiale dell’istanza cautelare privi di ogni utilità un ipotetico accoglimento della stessa non può autorizzare interpretazioni contra legem delle norme vigenti, avendo l’ordinamento contemplato come unico rimedio per siffatte ipotesi la possibilità di reiterare l’istanza di tutela cautelare monocratica, rappresentando le ragioni di “estrema gravità e urgenza” che possono legittimarla (e fermo restando, ovviamente, il possibile residuare di interesse ai sensi di cui all’articolo 34, comma 3, c.p.a.). L’inammissibilità dell’appello avverso un decreto cautelare monocratico comporta anche l’impossibilità di fissare una camera di consiglio per la trattazione collegiale dell’istanza, in quanto la rilevata non impugnabilità del decreto presidenziale si estende tanto alla sede monocratica quanto – a fortiori – per quella collegiale, e tenuto conto che un’eventuale pronuncia collegiale in appello finirebbe per sovrapporsi a quella che il T.a.r. dovrà rendere nella camera di consiglio già calendarizzata, con una sorta di usurpazione di ruoli non prevista né compatibile col vigente sistema processuale. |