Gli atti delle procedure compiuti prima del Correttivo-ter non devono essere rinnovati

La Redazione
03 Dicembre 2024

Il Governo ha fornito una norma di interpretazione autentica dell’art. 56 d.lgs. n. 136/2024 (Correttivo-ter), chiarendo che l’applicabilità dello stesso Correttivo alle procedure pendenti al momento della sua entrata in vigore non richiede il rinnovo, la modifica o l'integrazione degli atti compiuti prima di tale data e che sono fatti salvi i provvedimenti adottati.

Con decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178 («Misure urgenti in materia di giustizia»), pubblicato in G.U. n. 280 del 29 novembre 2024, il Governo ha inteso – tra l'altro – fornire alcuni chiarimenti circa la portata della disciplina transitoria prevista dall'art. 56 del d.lgs. n. 136/2024, c.d. “Correttivo-ter” al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. I chiarimenti vengono forniti «al fine di evitare che le disposizioni del medesimo articolo 56, in vigore dal 28 settembre 2024, siano interpretate in maniera tale da determinare l'allungamento dei tempi di risoluzione della crisi e dell'insolvenza».

In particolare, viene fornita l'interpretazione autentica della norma di cui al comma 4 del suddetto art. 56, che così recita:

«4. Salva diversa disposizione, il presente decreto si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente».

L'art. 8 del d.l. chiarisce dunque che:

«1. L'articolo 56, comma 4, del decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136, si interpreta nel senso che l'applicabilità delle disposizioni introdotte dallo stesso decreto legislativo n. 136 del 2024 alle composizioni negoziate, ai procedimenti di cui all'articolo 40 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, ai procedimenti di esdebitazione e alle procedure pendenti non richiede il rinnovo, la modifica o l'integrazione degli atti compiuti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 136 del 2024 e sono fatti salvi i provvedimenti adottati».

In definitiva, gli atti delle procedure compiuti prima dell'entrata in vigore del Correttivo-ter sopravvivono a quest'ultima e non devono essere ripetuti, modificati o integrati.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.