Esclusione dalla gara: legittima in assenza dei requisiti minimi delle prestazioni costituenti condizione di partecipazione alla procedura
05 Dicembre 2024
Il caso e le doglianze. In una procedura relativa all'affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell'articolo 214-bis d.lgs. n. 285/1992, due operatori economici impugnavano dinanzi al competente TAR la propria esclusione, contestando altresì la mancata esclusione del controinteressato. Il TAR respingeva il ricorso e le società proponevano appello lamentando l'erroneità della sentenza del giudice di prime cure laddove non avrebbe rilevato l'anticipazione, in sede di gara, di un requisito rilevante unicamente in sede di esecuzione del contratto (nella specie si trattava del rispetto della normativa antincendio). La soluzione del Collegio. Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello evidenziando che i requisiti minimi delle prestazioni o del bene previsti dalla lex specialis di gara costituiscono una condizione di partecipazione alla procedura. Le difformità dell'offerta tecnica rispetto a tali requisiti minimi legittimano, quindi, l'esclusione dalla gara in quanto determinano la mancanza di un elemento essenziale per la formazione dell'accordo necessario alla stipula del contratto. Nel caso di specie risultava in atti la mancanza del requisito di idoneità professionale, relativo alla regolarità con la normativa antincendio, e di capacità tecnica e professionale, consistente nella disponibilità di un'area idonea al parcheggio di almeno n. 50 autoveicoli. L'area desinata al deposito offerta dagli operatori economici appellanti risultava, infatti, autorizzata ad ospitare, ai fini della disciplina antincendio, un numero inferiore di veicoli rispetto a quello previsto dalla lex specialis. |