Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale: il Comitato europeo per i problemi criminali (CDPC) approva il Terzo Protocollo Addizionale

Lorenzo Mancini
05 Dicembre 2024

Il 20 – 22 novembre 2024, in occasione dell'ottantaseiesima sessione plenaria del Comitato europeo per i problemi criminali (CDPC) del Consiglio d'Europa, è stato tra l'altro, approvato il testo del Terzo Protocollo Addizionale alla Convenzione europea sull' assistenza giudiziaria in materia penale del 1959, inviato quindi al Comitato dei Ministri per la definitiva adozione.

Il Terzo Protocollo Addizionale alla Convenzione europea sull'assistenza giudiziaria in materia penale del 1959 si prefigge di rafforzare la capacità degli Stati membri e degli Stati partner di rispondere adeguatamente alla criminalità, integrando e aggiornando la Convenzione con la rapida evoluzione delle pratiche e dei sistemi di supporto relativi all'assistenza reciproca.

Il protocollo, che si aggiunge ai due rispettivamente adottati nel 1978 e nel 2001, è stato redatto dal PC-OC, gruppo di lavoro subordinato del CDPC e specializzato nel funzionamento delle convenzioni in materia penale, tenendo conto in particolare della Raccomandazione n. R (85) 10 del Comitato dei Ministri del Consiglio d ' Europa sulle commissioni rogatorie per la sorveglianza delle telecomunicazioni, della Convenzione del 29 maggio 2000 sulla assistenza giudiziaria penale tra gli Stati Membri dell'Unione Europea e della Direttiva 2014/41/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 riguardante l'Ordine europeo di indagine penale.

Tra le più rilevanti proposte, si prevede l ' utilizzo della trasmissione elettronica come modalità da privilegiare in tutti i casi di invio e ricezione di richieste di assistenza reciproca e di altre comunicazioni tra le Parti, migliorando l'approccio già adottato con l'adozione del Secondo Protocollo Addizionale. Con ciò si mira a realizzare un processo più efficiente, una riduzione dei tempi di gestione delle richieste, la creazione di canali di trasmissione più sicuri, un miglior rispetto delle regole in materia di protezione dei dati e una riduzione dei costi rispetto alla trasmissione su supporto cartaceo.

Il Protocollo incita altresì a un maggiore ricorso alla videoconferenza, rispetto a quanto già in precedenza previsto nel secondo protocollo addizionale, in quanto strumento utile, efficiente in termini di risorse, affidabile e una pratica da incoraggiare nelle circostanze appropriate. In tal senso, dunque, è stato aggiornato il testo della disposizione pertinente del Secondo Protocollo (art. 9) per consentire una maggiore flessibilità e un uso più ampio di questo strumento, quando le richieste di assistenza reciproca soddisfano le condizioni e i requisiti dello Stato richiesto e di quello richiedente.

Ispirandosi a quanto venne per la prima volta disciplinato dalla convenzione del 2000 dell'Unione europea, l ' art. 3 del Terzo Protocollo delinea una procedura per l ' uso transfrontaliero di dispositivi di localizzazione o di registrazione di suoni o immagini  (come ad esempio GPS, cimici, ecc.), al fine di migliorare la cooperazione nella lotta alla criminalità transnazionale dal momento che l'utilizzo di questi dispositivi può risultare significativamente limitato da ostacoli di natura legale e pratica, soprattutto nelle aree di confine caratterizzate da intensi flussi transfrontalieri. Non è sempre possibile prevedere se e quando un dispositivo, installato dalle autorità competenti di uno Stato, oltrepasserà i confini del suo territorio, poiché il movimento di tali apparecchiature non è direttamente controllabile da chi ne ha autorizzato l'uso. In queste circostanze, il mancato rispetto delle normative di un altro Stato Parte potrebbe compromettere l'ammissibilità di prove essenziali per indagini su attività criminali. Alla luce di ciò, la disposizione in commento definisce un sistema di cooperazione specifico per affrontare tali problematiche, riconoscendo altresì l'importanza di una comunicazione tempestiva tra le Parti ed affermando comunque che la richiesta di assistenza reciproca rimane la soluzione privilegiata quando possibile.

La disposizione successiva concerne la intercettazione delle telecomunicazioni per scopi investigativi. Questo strumento si presenta fondamentale nel contesto dell'assistenza reciproca in materia penale, proprio per i progressi compiuti dalla tecnologia dal momento della conclusione della Convenzione nel lontano 1959 e tenuto conto della evoluzione della criminalità transazionale. Seppur l' art. 1, §1 della Convenzione preveda già che gli Stati cooperino in merito all' intercettazione delle telecomunicazioni, i redattori hanno ritenuto opportuno delineare una disposizione specifica per guidare gli operatori e facilitare la cooperazione in quest'area, auspicando una applicazione più uniforme della Convenzione.

Altre disposizioni del protocollo riguardano ulteriori aspetti legati ai costi, ai termini di esecuzione delle richieste di assistenza e alla protezione dei dati personali.