Invalidità dell’atto impositivo notificato da indirizzo PEC non censito nei pubblici registri

Luca Sileni
09 Dicembre 2024

È valida la notifica di una cartella di pagamento eseguita a mezzo PEC se proveniente da un indirizzo mittente diverso da quello iscritto nei pubblici registri?

Massima

“Non è nulla né inesistente la notificazione di un atto impositivo che provenga da indirizzo PEC non censito in un pubblico registro, a patto che l'indirizzo de quo appartenga comunque al dominio istituzionale dell'ente; ciò – a maggior ragione – qualora la notificazione abbia comunque avuto esito positivo, consentendo al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza”.

Il caso

La Suprema Corte torna, con la pronuncia in oggetto, ad occuparsi di notificazioni a mezzo PEC e, in particolare, degli oneri previsti sia in capo alla parte notificante che a quella notificata in termini di pubblici registri.

La questione

La questione si incentra sulla validità della notificazione a mezzo PEC di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato del Modello di dichiarazione IVA. Parte ricorrente ha sostenuto che la notificazione della cartella dovesse essere dichiarata inesistente o nulla, poiché proveniente da un indirizzo PEC del mittente differente da quello contenuto nei pubblici registri per le notificazioni a mezzo Posta Elettronica Certificata.

Le soluzioni giuridiche

Il caso in oggetto viene oggi risolto dalla Suprema Corte con un'analisi della normativa ritenuta applicabile – da parte ricorrente – al caso di specie, nonché in virtù dei principi generali dell'ordinamento processuale civile e tributario.

Vi è innanzitutto da sottolineare come la normativa citata da parte ricorrente in tutti i gradi di giudizio sia in realtà errata e non applicabile al caso di specie.

La difesa del contribuente, infatti, si riferisce costantemente alla l. n. 53/1994 che prevede – in effetti – la necessità che l'indirizzo del mittente e del destinatario siano censiti in un pubblico registro idoneo alle notificazioni via PEC, ma è in realtà applicabile esclusivamente ai difensori – e quindi non ai funzionari degli enti pubblici – e solo ai procedimenti civili, amministrativi e stragiudiziali, con esclusione – di conseguenza – dell'ambito tributario.

Sul punto è necessario precisare che la normativa relativa agli accertamenti in materia di IVA è contenuta all'interno dell'art. 56 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 che, all'ultimo comma, prevede espressamente: “I provvedimenti emanati ai sensi degli artt. 38-bis1, 38-bis2 e 38-ter possono essere notificati anche tramite mezzi elettronici.” Senza specificazione su quale PEC l'ente debba utilizzare per inviare l'avviso.

Ulteriore norma di riferimento, applicabile al caso di specie, è poi quella dettata dall'art. 60 d.P.R. n. 600/1973 e dall'art. 26 d.P.R. n. 602/1973 sulla la notifica degli avvisi di accertamento e delle cartelle di pagamento.

In particolare, proprio l'art. 60 comma 7 primo periodo d.P.R. n. 600/1973, prescrive che la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato, possa essere effettuata direttamente dal competente ufficio a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).

L'obbligo di presenza dell'indirizzo PEC in un pubblico registro previsto dall'ordinamento, quindi, non è previsto per il mittente, bensì unicamente per destinatario. Nessuna violazione di detta norma, in conclusione, sarebbe comunque stata posta in essere dall'Agenzia delle Entrate.

Osservazioni

Tralasciando il non corretto inquadramento normativo operato da parte ricorrente, è di centrale importanza il rilievo operato dagli Ermellini in termini di raggiungimento dello scopo dell'atto e, soprattutto, in tema di certezza sull'identità del mittente che opera la notificazione.

Proprio in ordine a questo ultimo punto, la Suprema Corte ha precisato come: “in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica (del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura generale della Corte dei conti) avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito internet, ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art. 3-bis, comma 1, l. n. 53/1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della PA, può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art. 6-ter d.lgs. n. 82/2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.”

Nel caso che ci occupa, vi è da precisarlo, il dominio di posta elettronica relativo alla PEC utilizzata dall'ente impositore era riferibile all'ente medesimo (nello specifico: @pec.agenziariscossione.gov.it), inquadrandosi – quindi – pienamente nella fattispecie ricordata oggi dalla Suprema Corte con l'ordinanza in commento.

In tema, infine, di raggiungimento dello scopo dell'atto e – di conseguenza – di sanabilità di eventuali vizi della notificazione, gli Ermellini hanno ancora una volta ribadito come: "la costituzione del destinatario della notificazione, che abbia dimostrato di essere in grado di svolgere compiutamente le proprie difese" (Cass. n. 2961/2021) sottrae rilevanza all'ipotizzata irregolarità, avendo pienamente la notifica raggiunto lo scopo (Cass., sez. un. n. 23620/2018) senza alcuna incertezza in ordine alla sua provenienza e all'oggetto dell'impugnazione esperita dalla [Procura] notificante”.

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