Deposito delle impugnazioni: il mancato tempestivo deposito della sentenza impugnata determina l’inammissibilità del giudizio d’appello?

Redazione Scientifica Processo amministrativo
13 Dicembre 2024

Analogamente alla pronuncia del Cons. Stato, sez. II, 18 novembre 2024, n. 9225, anche l'ordinanza in commento deferisce, seppure in termini non esattamente coincidenti, all'Adunanza Plenaria il contrasto giurisprudenziale in merito all'interpretazione dell'art. 94 c.p.a., al fine di chiarire se, in caso di mancato tempestivo deposito della sentenza appellata, il giudizio di appello debba essere dichiarato inammissibile, per il formarsi della decadenza, ovvero se esso possa comunque proseguire, avendo il giudice la possibilità di reperire facilmente la decisione appellata (i cui estremi siano indicati dalla parte appellante) presso il sistema informatico della giustizia amministrativa.

Il ricorrente, in primo grado, impugnava il provvedimento del Comune di revoca della concessione di occupazione di suolo pubblico, precedentemente rilasciata. Il T.a.r. dichiarava improcedibile il ricorso. Incardinato il giudizio di appello, il Presidente individuava alle parti un possibile profilo in rito, ovvero che l'appellante, entro il termine perentorio per il deposito dell'atto di appello, non avesse provveduto al deposito della sentenza appellata.

Tanto premesso, il collegio ha esaminato la questione in rito sollevata con il decreto presidenziale, avente ad oggetto il mancato deposito della sentenza appellata entro i termini e con le modalità indicate dall'art. 94 cod. proc. amm., e le conseguenze di tale inadempimento sul giudizio di appello, ovvero se il mancato deposito della sentenza comporta l'inammissibilità del giudizio di appello o se invece all'inadempimento di detto onere non conseguono rilevanti effetti in rito, potendo il giudizio proseguire verso la decisione nel merito.

Il collegio, dopo aver illustrato le diverse posizioni giurisprudenziali, ha osservato che la decadenza in caso di mancato tempestivo deposito della sentenza appellata, e la conseguente inammissibilità del giudizio di appello, potrebbe non apparire soddisfacente alla luce sia di un'interpretazione letterale dell'art. 94 cod. proc. amm., sia di una più ampia riflessione di natura sistematica.

Dal punto di vista letterale, la sanzione della decadenza è confinata in un inciso che il legislatore ha collocato nella parte della disposizione riferita esclusivamente al deposito del ricorso.

Dal punto di vista sostanziale, le forme degli atti processuali non sono «fine a sé stesse», ma sono funzionali alla migliore qualità della decisione di merito e ciò vale anche per gli incombenti processuali che sono imposti sotto forma di onere, i quali parimenti devono risultare giustificati da un interesse superiore, idoneo a dar conto del sacrificio che viene imposto alla parte in termini di perdita definitiva dell'azione pur intrapresa. Tanto più che la cornice del processo amministrativo telematico offre, oggi, una facile via di accesso, per il giudice, alla conoscenza in forma ufficiale della sentenza appellata: la mera consultazione del sito ufficiale della giustizia amministrativa rende immediata tale conoscenza e realizza, dunque, lo scopo perseguito dall'art. 94 cod. proc. amm., beninteso purché la parte abbia quantomeno allegato gli estremi numerici della pronuncia appellata.

Tuttavia, il collegio ha anche osservato che, nel contesto letterale dell'art. 94 cod. proc. amm., è vero che i due adempimenti menzionati nell'ultima parte della disposizione (il deposito della sentenza impugnata e il deposito della prova delle notificazioni) sono collocati in posizione separata rispetto all'onere del deposito del ricorso, ma ciò non pare poter consentire di concludere nel senso che la decadenza si riferisca solo a quest'ultimo.

Stante quanto precede, il Collegio ha deferito all'Adunanza plenaria il quesito sul rilevato contrasto giurisprudenziale al fine di chiarire se, in caso di mancato tempestivo deposito della sentenza appellata, il giudizio di appello debba essere dichiarato inammissibile, per il formarsi della decadenza di cui all'art. 94 cod. proc. amm., ovvero se – in ossequio ai principi del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e di proporzionalità tra il fine perseguito dalla legge e la sanzione prevista per il mancato adempimento dell'onere processuale – esso possa comunque proseguire, avendo il giudice la possibilità di reperire facilmente la decisione appellata (i cui estremi siano indicati dalla parte appellante) presso il sistema informatico della giustizia amministrativa.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.