Vendita di animali
13 Dicembre 2024
La Corte di Cassazione si è pronunciata In tema di vendita di animali, ribadendo alcuni principi. Il primo riguardante la qualificazione delle parti. Nello specifico:
Il secondo riguardante la disciplina applicabile. Ha ribadito, infatti, che in tema di vendita di animali, le norme del codice civile si applicano in mancanza di leggi speciali o, in via gradata, degli usi locali; il venditore è tenuto alla garanzia per vizi per il solo fatto oggettivo della loro presenza, salvo che il compratore fosse a conoscenza dei vizi o che gli stessi fossero facilmente riconoscibili sempre che il venditore non abbia dichiarato che l'animale ne era esente. Si tratta di vizi che rilevano anche in relazione all'art. 130 c.cons., nella formulazione ratione temporis applicabile, sotto il profilo del "difetto di conformità" del bene.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del venditore, confermando la decisione della Corte d'Appello. Ha così riconosciuto la responsabilità del venditore per i vizi occulti: costui, infatti, era tenuto ad una particolare diligenza in qualità di venditore professionale; invece aveva garantito la salute del cucciolo, senza assicurarsi delle reali sue condizioni patologiche in modo da porre gli acquirenti nella condizione di decidere se concludere il contratto, nella consapevolezza delle sofferenze che l'animale avrebbe dovuto sopportare, dei disagi da affrontare e delle spese per le cure. La Corte ha, così, affermato che la vendita di animali rientra nella disciplina della vendita di cose mobili e che il venditore è tenuto a garantire il compratore dai vizi della cosa. Inoltre, ha sancito il diritto degli acquirenti di chiedere, a loro scelta, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, oltre al risarcimento dei danni. |