La Redazione
13 Dicembre 2024

La vicenda legale ruota attorno alla responsabilità in capo al venditore di un animale affetto da vizi, non visibili al momento dell'acquisto. Quali sono le azioni che l'acquirente può intraprendere in caso di scoperta di tali vizi?

La Corte di Cassazione si è pronunciata In tema di vendita di animali, ribadendo alcuni principi.

Il primo riguardante la qualificazione delle parti. Nello specifico:

  • la persona fisica che acquista un animale da compagnia (o d'affezione), per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata, va qualificato a tutti gli effetti "consumatore";
  • va qualificato "venditore", ai sensi del codice del consumo (D.Lgs. 206/2005, d'ora in poi "c.cons."), chi, nell'esercizio del commercio o di altra attività imprenditoriale, venda un animale da compagnia.

Il secondo riguardante la disciplina applicabile. 

Ha ribadito, infatti, che in tema di vendita di animali, le norme del codice civile si applicano in mancanza di leggi speciali o, in via gradata, degli usi locali; il venditore è tenuto alla garanzia per vizi per il solo fatto oggettivo della loro presenza, salvo che il compratore fosse a conoscenza dei vizi o che gli stessi fossero facilmente riconoscibili sempre che il venditore non abbia dichiarato che l'animale ne era esente.

Si tratta di vizi che rilevano anche in relazione all'art. 130 c.cons., nella formulazione ratione temporis applicabile, sotto il profilo del "difetto di conformità" del bene.

Caso concreto

- Tizio e Caia acquistavano un cane da un allevatore.

- Il cane presentava diverse malformazioni, alcune evidenti al momento dell'acquisto (assenza di coda e di un testicolo) e altre scoperte successivamente (malformazioni vertebrali e dei tessuti molli).

- Gli acquirenti facevano causa all'allevatore per ottenere una riduzione del prezzo di vendita e il risarcimento dei danni sostenuti per le cure veterinarie.

- La sentenza di primo grado veniva parzialmente riformata dalla Corte d'appello, che:

  • riconosceva che l'assenza di coda e di un testicolo sono vizi evidenti e, quindi, non dava luogo ad alcuna responsabilità del venditore;
  • riconosceva che la malformazione vertebrale è un vizio occulto e condannava l'allevatore alla riduzione del prezzo di vendita e al risarcimento dei danni.
  • accoglieva, inoltre, la richiesta degli acquirenti relativa alla consegna del pedigree e all'iscrizione all'anagrafe canina e correggeva un errore materiale sulla somma da restituire.

- Il venditore presentava così ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del venditore, confermando la decisione della Corte d'Appello. Ha così riconosciuto la responsabilità del venditore per i vizi occulti: costui, infatti, era tenuto ad una particolare diligenza in qualità di venditore professionale; invece aveva garantito la salute del cucciolo, senza assicurarsi delle reali sue condizioni patologiche in modo da porre gli acquirenti nella condizione di decidere se concludere il contratto, nella consapevolezza delle sofferenze che l'animale avrebbe dovuto sopportare, dei disagi da affrontare e delle spese per le cure.

La Corte ha, così, affermato che la vendita di animali rientra nella disciplina della vendita di cose mobili e che il venditore è tenuto a garantire il compratore dai vizi della cosa. Inoltre, ha sancito il diritto degli acquirenti di chiedere, a loro scelta, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, oltre al risarcimento dei danni.

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