I beni immobili, presenti in un fondo patrimoniale costituito per esigenze familiari, dopo il divorzio, possono essere amministrate da uno degli ex?
12 Dicembre 2024
Il fondo patrimoniale è uno strumento normativo (art. 167 c.c.) attraverso il quale i coniugi, mediante atto pubblico vincolano determinati beni (mobili registrati , immobili, titoli di credito) in un patrimonio separato che abbia come specifica destinazione la finalità di far fronte ai bisogni della famiglia (art. 167 c.c.). L'effetto del fondo patrimoniale cessa quando si estingue il vincolo coniugale (art. 171 c.c.). Se però (come nel caso di specie) ci sono figli minori, il vincolo del fondo rimane fino a che questi non abbiano raggiunto la maggiore età. Si premette che l'amministrazione del fondo patrimoniale è disciplinata dalle stesse norme che regolano la comunione legale di cui agli artt. 180 ss. c.c.: ragion per cui di regola entrambi i coniugi hanno l'amministrazione del fondo, indipendentemente dalla titolarità dei beni. In particolare, gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun coniuge, mentre gli atti di straordinaria amministrazione (compresi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento) devono essere compiuti da entrambi i coniugi. Per poter validamente alienare o disporre dei beni del fondo, occorre distinguere due ipotesi: • se non vi sono figli minori, occorre il consenso di entrambi i coniugi; • se vi sono figli minori (come nel caso di specie) oltre al consenso dei coniugi occorre anche l'autorizzazione del Giudice. In caso di rifiuto di uno dei coniugi a prestare il proprio consenso al compimento di un atto di straordinaria amministrazione, l'altro coniuge può sempre ricorrere al Giudice per ottenere l'autorizzazione se il compimento dell'atto è nell'interesse della famiglia. Occorre inoltre tener presente che, diversamente dalla comunione legale, l'esercizio dei poteri di amministrazione dei beni del fondo è connotata da un ulteriore elemento: quello della finalità che i beni stessi, e le loro utilità, sono destinati a soddisfare. Ciò implica che la gestione dei beni del fondo non può avvenire in maniera arbitraria da parte dei coniugi, anche quando manchino figli minori, dovendo sempre essere rispettata la destinazione funzionale. Da ciò discende che in materia di fondo patrimoniale deve considerarsi abusivo non solo l'atto compiuto in violazione delle norme che disciplinano l'esercizio dei poteri di amministrazione, come il caso in cui un coniuge compia da solo un atto per il quale è richiesto il consenso di entrambi, ma anche l'atto compiuto dai coniugi, anche congiuntamente, con finalità diverse dal soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Laddove vi sia conflittualità tra gli ex coniugi e la stessa influisca negativamente sull'amministrazione dei beni conferiti nel fondo il genitore interessato certamente potrà rivolgersi al Giudice per chiedere di essere autorizzato all'amministrazione esclusiva degli stessi. Ritengo infatti che possa trovare applicazione l'art. 183 c.c. che prevede l'esclusione dall'amministrazione del coniuge che ha “male amministrato” (In tal senso T. Auletta, op. cit., 238 ss.; Cian-Casarotto, op. cit., 827; Corsi, op. cit., 97; Mandes, op. cit., 680.) Se un genitore non può amministrare o ha male amministrato, l'altro possa può chiedere al Giudice di escluderlo dall'amministrazione. Le controversie relative alla regolamentazione all'amministrazione del fondo patrimoniale, sono di competenza del Tribunale ordinario. |