L’istituzionalizzazione dell’udienza a distanza nel PTT

13 Dicembre 2024

Il contributo ripercorre le fasi di adozione dell'udienza da remoto nel PTT, dall'introduzione "coatta" durante l'emergenza epidemiologica fino all'attuale sistema di digitalizzazione e snellimento della giustizia tributaria.  

Introduzione. Il diritto ad un processo equo

La Convenzione Europea dei diritti dell'uomo prevede, all'art. 6, rubricato “Diritto ad un processo equo”, che “ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta”.

La pubblica udienza diviene, dunque, un canone di civiltà giuridica e fondamento di ogni sistema normativo.

La pubblica udienza consente, invero, il controllo sul legittimo esercizio del potere giurisdizionale ed è la massima espressione di uno Stato democratico.

In concreto è lo strumento attraverso il quale valutare la condotta dell'Autorità giudiziaria, che deve essere improntata ai canoni della legalità. L'obiettivo è consentire non solo alle parti, ma anche ai cittadini di accertare che il potere giurisdizionale sia stato esercitato correttamente da un giudice indipendente ed imparziale costituito per legge. Sebbene la pubblica udienza rappresenti un diritto, può accadere che lo stesso subisca una compressione per effetto di interessi che risultino prevalenti.

Il contraddittorio cartolare coatto nel periodo dell'emergenza epidemiologica

Inevitabilmente, una complessa attività di bilanciamento tra diritti ed altri interessi giuridici rilevanti è stata effettuata nel periodo della emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il richiamo è all'art. 27, l. 18 dicembre 2020, n. 176, recante la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid - 19”, il quale ha introdotto misure urgenti sullo svolgimento del rito tributario, applicabili per tutta la durata dello stato di emergenza, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale ovvero altre situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario.

Nulla quaestio per quanto riguarda il primo comma della suddetta disposizione, che aveva un carattere meramente “autorizzatorio”, riconoscendo, nel caso di impedimenti allo svolgimento delle udienze camerali o pubbliche in presenza, la possibilità di collegamento da remoto o “parzialmente” a distanza alle uniche condizioni della preventiva autorizzazione del Presidente della Commissione Tributaria e, nel rispetto delle garanzie costituzionali, della comunicazione alle parti, sia della data fissata per la trattazione della causa, sia dell'ora e delle modalità di svolgimento prescelte.

A suscitare perplessità è, stato, invece, il comma 2 dell'art. 27, l. n. 176/2020 che prevedeva in alternativa al collegamento da remoto, la possibilità che le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica passassero “in decisione allo stato degli atti” a meno che una delle parti “non insista per la discussione”, ancorché a distanza.

Qualora, poi, non sia proprio possibile procedervi, si prospetta la c.d. “udienza cartolare”, mediante “trattazione scritta”, riconoscendo il diritto per le parti di depositare memorie “conclusionali” e di “replica”, dieci e cinque giorni prima della trattazione, salvo rinviare a nuovo ruolo qualora i suddetti termini non possano essere rispettati.

 Tale disposizione è apparsa fin da subito una distorsione del sistema, in quanto prevedeva il passaggio in decisione senza che al contribuente venisse riconosciuto il diritto a confrontarsi con il giudice.

Si rammenta che il processo tributario, al pari del procedimento tributario sono documentali, alias cartolari, sicché il rapporto tra il giudice e la prova si forma nel corso del processo, unico momento durante il quale il contribuente può esporre le proprie ragioni all'Autorità Giudiziaria.

Sebbene, infatti, nel processo tributario la discussione in udienza pubblica da sempre abbia rappresentato un'eccezione e non la regola (art. 33, comma 1, d.lgs. n. 546/1992), essa costituisce pur sempre un diritto di cui è titolare il contribuente e il cui libero esercizio rileva soprattutto alla luce del fatto che l'istruttoria amministrativa abbia già carattere “documentale” e sia, pertanto, sprovvista di qualsivoglia profilo di oralità.

Il passaggio della causa “allo stato degli atti” impedisce, evidentemente, la dialettica processuale tra le parti, di cui l'udienza costituisce la sede naturale e produce un effetto vulnerante sul diritto di difesa.

E, se è pur vero che il menzionato comma 2 dell'art. 27, l. n. 176/2020, faceva salva la possibilità per l'interessato di “insistere” per la discussione, è anche vero, però, che, qualora non fosse possibile procedervi, la regola sarebbe stata quella della trattazione scritta e, dunque, di un confronto documentale, introducendo, indiscutibilmente, la possibilità di un contraddittorio, sia pur cartolare, che, a sua volta, si traduceva in una vera e propria “udienza cartolare”.

Né, qualora non sia possibile rispettare i termini per la presentazione delle memorie, soddisfa l'extrema ratio dell'ammissibilità del rinvio a nuovo ruolo, in quanto, con tale espediente, si finirebbe per pregiudicare ulteriormente l'esigenza di concentrazione e di speditezza a fondamento della digitalizzazione del “sistema giustizia”.

La “normativizzazione” dell'udienza da remoto

L'esigenza di digitalizzare il processo tributario ha determinato l'istituzionalizzazione della udienza da remoto per effetto della l. n. 111/2023 che ha introdotto l'art. 34-bis, rubricato “Udienza a distanza”, all'interno del d.lgs. n. 546/1992 con cui si prevede che la discussione in pubblica udienza da remoto possa essere richiesta anche da una sola delle parti costituite, con istanza da notificare alle altre parti, fermo restando il diritto di queste ultime di partecipare in presenza.

Quanto detto significa che la parte è titolare di un diritto all'udienza da remoto, senza che sussista alcuna discrezionalità di scelta da parte del giudice se concederla o meno.

L'art. 34-bis, di cui sopra, ha natura prescrittivo-autorizzatoria in quanto prevede che i contribuenti e i loro difensori, gli enti impositori e i soggetti della riscossione, i giudici e il personale amministrativo delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado possono partecipare alle udienze di cui agli artt. 33 e 34 da remoto.  La discussione da remoto è chiesta nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza notificata alle altre parti costituite entro il termine di cui all'art. 32, comma 2, ed è depositata in segreteria unitamente alla prova della notificazione. Nei casi di trattazione delle cause da remoto la segreteria comunica, almeno tre giorni prima della udienza, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Nel verbale di udienza viene dato atto delle modalità con cui si accerta l'identità dei partecipanti e della loro libera volontà di parteciparvi, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali e le decisioni deliberate all'esito dell'udienza o della camera di consiglio si considerano, rispettivamente, formati ed assunte nel comune in cui ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è stato iscritto il ricorso trattato. Il luogo dal quale si collegano i giudici, i difensori, le parti che si difendono personalmente e il personale amministrativo è considerato aula di udienza a tutti gli effetti di legge.

Assume, dunque, rilevanza l'aula virtuale, sicché il luogo di collegamento delle parti e dei giudici diviene, a tutti gli effetti, l'aula di udienza.

È chiaro che la disciplina debba essere adeguata allo strumento tecnologico sulla base di un principio di proporzionalità.

Quanto detto sta a significare che, qualora venga meno la connessione internet, la parte che ha richiesto l'udienza da remoto non deve essere penalizzata per cause a lei non imputabili. Parimenti, se uno dei componenti del Collegio non è in grado di partecipare a causa del basso livello di connessione, l'udienza deve essere rinviata, al fine di consentire la partecipazione effettiva di tutti i componenti del Collegio.

La digitalizzazione implica un ripensamento strutturale e investimenti mirati a rafforzare l'uso dello strumento tecnologico (oltreché un incremento dei corsi di formazione attinenti all'uso degli strumenti digitali).

Conclusioni

L'udienza a distanza determina una serie di vantaggi, tra cui la riduzione degli spostamenti con conseguente contribuzione allo sviluppo c.d. sostenibile, da cui deriva anche un minor dispendio di tempo, ma non si può sottacere che i rischi connessi all'uso dello strumento tecnologico siano molteplici.

In tale ottica si colloca l'istituzionalizzazione del principio di proporzionalità così come previsto nel Regolamento Europeo entrato in vigore i primi di agosto (2024/1689).

Non c'è progresso senza garanzie da riconoscere al cittadino. Lo sviluppo deve essere sostenibile.

Qualora si manifestassero riduzioni di tutele nei confronti dei contribuenti si configurerebbe un passo indietro nell'evoluzione dello status di cittadino-contribuente.

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