Risoluzione contrattuale e detrazione IVA: è soggetto al versamento dell’IVA l’importo dovuto in base a una prestazione di servizi anche in caso di recesso anticipato

La Redazione
11 Dicembre 2024

Con sentenza del 28 novembre 2024 (C-622/2023) la CGUE, ha stabilito che è soggetto al versamento dell'IVA l'importo dovuto in base a una prestazione di servizi anche qualora rimanga incompiuta, a causa del recesso anticipato del contratto da parte del committente. Per la Corte, un tale importo riflette il corrispettivo atteso per la prestazione, non rappresentando un mero risarcimento danni.

Con sentenza del 28 novembre 2024 (C-622/2023), la CGUE si è pronunciata in merito ad una controversia tra due società dovuta ad un recesso ingiustificato di un contratto per la prestazione di servizi (la costruzione di un progetto immobiliare, nel caso di specie). 

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione degli art. 2, § 1, lett. c), e 73 della Direttiva Iva 2006/112/CE, in ordine all'assoggettamento a IVA dell'importo contrattualmente dovuto per i lavori non effettuati a seguito della risoluzione contrattuale, da parte del committente.

La Corte, stabilendo che è soggetto al versamento dell'IVA l'importo dovuto in base a una prestazione di servizi, anche nel caso in cui ci sia stata la risoluzione anticipata del contratto, afferma che: “L'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che: l'importo contrattualmente dovuto in seguito alla risoluzione, da parte del beneficiario di una prestazione di servizi, di un contratto validamente concluso avente ad oggetto la fornitura di tale prestazione di servizi, soggetta all'imposta sul valore aggiunto, che il prestatore aveva iniziato a fornire e che era disposto a completare, deve essere considerato come costituente il corrispettivo di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso, ai sensi della direttiva 2006/112”.