Crisi bancarie: la riunione di ricorsi contro la decisione dell’Autorità di gestione, che deve provare l’indipendenza, è derogabile se incide sulla celerità del processo

12 Dicembre 2024

La CGUE, nella sentenza relativa alla causa C-118/23, ha precisato le regole relative all'indipendenza di un'autorità nazionale di risoluzione e ai ricorsi avverso le sue decisioni nei confronti di enti finanziari in dissesto. Per i giudici di Lussemburgo, spetta al giudice nazionale, se necessario, disapplicare le disposizioni che gli vietino di separare i ricorsi contro una decisione di risoluzione. Inoltre, esso deve essere in grado di adottare le misure che gli consentano di dirimere la controversia entro un termine ragionevole, evitando al contempo il rischio di sentenze incompatibili pronunciate da giudici diversi.

Nella decisione assunta in data 12 dicembre 2024, la Corte di giustizia ribadisce che, in applicazione del principio del primato del diritto dell'UE, quando non è in grado di interpretare il diritto nazionale in conformità ai requisiti del diritto dell'UE, il giudice nazionale, chiamato a applicare disposizioni del diritto dell'UE nell'esercizio della sua giurisdizione, ha l'obbligo, in quanto organo di uno Stato membro, di dare pieno effetto a tali disposizioni, se necessario rifiutando di sua iniziativa di applicare qualsiasi disposizione di diritto nazionale contraria a una disposizione del diritto dell'UE direttamente efficace nel caso a lui sottoposto (il richiamo è a sentenza del 24 giugno 2019, Popławski, C-573/17).

I giudici di Lussemburgo rilevano che nel caso di specie, le disposizioni dell'articolo 47 della Carta devono essere considerate direttamente efficaci (sul punto, sentenza del 15 aprile 2021, Braathens Regional Aviation, C-30/19).

Pertanto, il giudice a quo deve, tra l'altro, se necessario, disapplicare le disposizioni del diritto processuale nazionale che gli impedirebbero di separare i ricorsi oggetto del procedimento principale, qualora tali disposizioni non possano essere interpretate in modo da rispettare il diritto a un processo nel ragionevole termine sancito dall'articolo 47 della Carta.

Inoltre, all'udienza dinanzi alla Corte, il governo polacco ha dichiarato che, per quanto riguarda i casi come quelli oggetto del procedimento principale, il diritto polacco consente la separazione di tali casi quando il loro riunimento è illegittimo. Tuttavia, secondo tale governo, in caso di separazione, tali casi sarebbero esaminati contemporaneamente da giudici diversi, il che comporterebbe il rischio di sentenze inconciliabili, poiché non esiste una regola processuale dettagliata in grado sia di evitare tale rischio sia di garantire il rispetto del diritto di ogni persona a un processo nel ragionevole termine sancito dall'articolo 47 della Carta.

A tale riguardo, la Corte osserva che il requisito di una tutela giurisdizionale effettiva sancito dall'articolo 47 della Carta si applica, tra l'altro, alla definizione di norme procedurali dettagliate relative ai ricorsi basati sui diritti che i singoli derivano dal diritto dell'UE (fra le altre, sentenza del 17 maggio 2022, Ibercaja Banco).

In assenza di legislazione dell'UE in materia, le norme dettagliate di attuazione del diritto a un ricorso effettivo delle persone colpite dalla decisione di un'autorità nazionale di adottare una misura di gestione della crisi sono di competenza dell'ordinamento giuridico nazionale degli Stati membri, conformemente al principio dell'autonomia processuale, ma devono essere coerenti con i principi di equivalenza ed efficacia.

Al fine di soddisfare i requisiti del principio di tutela giurisdizionale effettiva sancito dall'articolo 47, paragrafo 1, della Carta, il giudice nazionale deve, conformemente all'art. 85, § 3, della direttiva 2014/59, adottare le necessarie misure procedurali e organizzative, ponderando i vari interessi in gioco e valutando l'effetto di tali misure su qualsiasi persona che abbia validamente proposto ricorso avverso la decisione dell'autorità nazionale di risoluzione. Pertanto, al fine di garantire la piena efficacia della successiva decisione giudiziaria per quanto riguarda l'esistenza dei diritti invocati sulla base del diritto dell'UE, il giudice nazionale deve, in caso di separazione, essere in grado di adottare le misure necessarie per garantire sia il rispetto del diritto di ogni persona a un processo nel ragionevole termine, sancito dall'articolo 47 della Carta, sia per prevenire il rischio di sentenze inconciliabili pronunciate da giudici diversi.

Nel caso di specie, secondo la Corte spetta al giudice a quo verificare se l'udienza iniziale di uno o più ricorsi relativi a una o più azioni contro una decisione dell'autorità di risoluzione, come la decisione oggetto del procedimento principale, mentre gli altri ricorsi relativi alla stessa decisione sono sospesi, sia necessaria per garantire la piena efficacia della successiva decisione giudiziaria sull'esistenza dei diritti invocati sulla base del diritto dell'UE.

Conclude la Corte affermando che l'articolo 47 della Carta deve essere interpretato nel senso che ostacola l'applicazione di una norma procedurale nazionale in virtù della quale un giudice competente a conoscere dei ricorsi avverso la decisione dell'autorità nazionale di risoluzione di adottare una misura di gestione della crisi deve riunire tutti i ricorsi proposti dinanzi a lui avverso tale decisione, laddove l'applicazione di tale norma leda il diritto a un processo nel ragionevole termine.