Famiglie
ilFamiliarista

L'accertamento dello stato di abbandono nel contesto del recupero delle capacità genitoriali

16 Dicembre 2024

La Suprema Corte nella specie si confronta con il fondamentale principio del diritto del minore a vivere nella propria famiglia, diritto che, può essere limitato solo in presenza di una accertata e irreparabile situazione di abbandono.

Massima

Solo ove risulti impossibile, anche in base ad un criterio di grande probabilità, prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità dei minori di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittimo e corretto l'accertamento dello stato di abbandono, che il giudice di merito potrà dichiarare solo dopo aver valutato se l'interesse del minore a non vedere recisi i legami con il genitore naturale debba prevalere o meno rispetto al quadro deficitario delle sue capacità genitoriali, potendosi prevedere, almeno in via temporanea, un regime di affidamento extrafamiliare, potenzialmente sostituibile da un'adozione ex art. 44, l. n. 184 del 1983.

Il caso

La vicenda ha per protagonisti tre bambini dichiarati adottabili a causa delle gravi condizioni in cui versavano. Il provvedimento del Tribunale per i Minorenni sottolineava in particolare il degrado in cui vivevano i minori e l’incapacità dei genitori di occuparsi del loro accudimento a causa dello stato di salute della madre (che soffriva di epilessia e ritardo mentale), nonché della difficile situazione del padre privo di lavoro, di alloggio e di riferimenti familiari in grado di sostenerlo.

L’uomo impugnava tale decisione affermando di non aver ricevuto un adeguato supporto, né assistenza mirata che potesse aiutare nella gestione del rapporto con i figli. La Corte d’Appello peraltro respingeva il ricorso sottolineando come risultasse provato lo stato di abbandono in cui versavano i minori, a fronte dell’accertata e irreversibile incapacità del padre di svolgere adeguatamente il suo ruolo genitoriale e considerata la mancanza di una valida rete familiare in grado di affiancarlo nello svolgimento dei doveri connessi all’esercizio della responsabilità genitoriale.

Avverso la sentenza, l’uomo proponeva ricorso per cassazione.

La questione

La Suprema Corte nella specie si confronta con il fondamentale principio del diritto del minore a vivere nella propria famiglia (art. 1, l. 184/1983), diritto che, affermato anche a livello internazionale (Dichiarazione dei diritti del fanciullo e Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989), può essere limitato solo in presenza di una accertata e irreparabile situazione di abbandono.

Le soluzioni giuridiche

Con il provvedimento in esame la Cassazione accoglie il ricorso richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale in forza del quale la dichiarazione di adottabilità del minore è una extrema ratio che si fonda sull'accertamento dell'irreversibile non recuperabilità delle capacità genitoriali.  La giurisprudenza ha infatti molteplici volte affermato che un provvedimento talmente drastico come la dichiarazione di adottabilità del minore, che comporta la rescissione del legame genitore-figlio, può essere emanato, solamente in presenza di una accertata e irreparabile situazione di abbandono, individuata dall'art. 8, l. 184/1983 nella privazione di assistenza morale e materiale da parte dei genitori e parenti tenuti a provvedervi (Cass. 14077/2022).

Il ricorso alla dichiarazione di adottabilità di un minore, aggiungono inoltre i giudici di legittimità, è consentito solo in presenza di fatti gravi, indicativi, in modo certo, dello stato di abbandono, morale e materiale, che devono essere specificamente dimostrati in concreto, senza possibilità di dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale non basati su precisi elementi fattuali idonei a dimostrare un reale pregiudizio per il figlio (Cass. 7391/2016).

In questo contesto va tenuta in considerazione, si sottolinea, la positiva volontà di recupero del rapporto genitoriale da parte di madre e padre. In particolare, le capacità di recupero e di cambiamento dei genitori, precisa la Cassazione, vanno valutate sulla base di un riscontro attuale e concreto, che non si riferisca al passato ma si basi su indagini ed approfondimenti della situazione del momento. Rilevanti sono altresì i propositi dei familiari entro il quarto grado disponibili a prendersi cura del minore (Cass. 4002/2023; Cass. 24717/2021).

L'assunto parte direttamente, dall'art. 1 della legge che afferma il diritto prioritario del minore di rimanere nel nucleo familiare di origine, anche allargato, quale tessuto connettivo della sua identità. Ne consegue, precisa l'ordinanza in esame, che il giudice di merito deve prioritariamente tentare un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o di disagio familiare. Si può così dichiarare l'adottabilità solo quando, a seguito del fallimento del tentativo, risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di crescere in uno stabile contesto familiare (Cass. 3059/2022; Cass. 20948/2022).

In altre parole, si precisa è necessario verificare, che il sostegno sia stato efficace e adeguato alla situazione dei minori e solo dopo tale accertamento l'organo giudicante potrà sostenere l'irreversibilità del recupero della totale idoneità genitoriale e l'eventuale necessità di recisione di ogni rapporto tra genitore e figli.

Nella specie invece, si sottolinea, non risulta, che siano stati previamente tentati i doverosi interventi di supporto "rafforzati", ossia adeguati alle peculiarità del caso, in considerazione della situazione complessa e impegnativa in cui versavano i bambini. Non doveva pertanto, nel caso in esame, conclude la Corte, essere pronunciata la dichiarazione di adottabilità

Accogliendo il ricorso la Cassazione aggiunge che il giudice di merito potrà, se del caso, accertare se l'interesse del minore a non vedere recisi i legami con il genitore naturale debba prevalere o meno rispetto al quadro deficitario delle sue capacità genitoriali, potendosi prevedere, almeno in via temporanea, un regime di affidamento extrafamiliare, potenzialmente sostituibile da un'adozione in casi particolari ex art. 44 l.184/1983 (Cass.28371/2022; Cass. 11138/2024).

Osservazioni

Tale ultimo riferimento all'adozione in casi particolari inserisce il provvedimento in esame nel solco del più recente orientamento della Suprema Corte che, al fine di tutelare quanto più possibile il legame tra il minore e la famiglia d'origine, rafforza istituti quali l'adozione in casi particolari, più elastici rispetto all'adozione piena, che, pur affidando il minore a un nucleo familiare adeguato, consentono di non interrompere il rapporto con genitori o parenti. Nello stesso ordine di idee, la Cassazione ha affermato che il giudice, chiamato a decidere sullo stato di abbandono del minore  deve accertare la sussistenza dell'interesse dello stesso a conservare il legame con i soggetti appartenenti alla famiglia di origine, pur se deficitari nelle loro capacità di educazione, proprio in considerazione del duplice presupposto che l'adozione legittimante costituisce una extrema ratio e che il nostro ordinamento conosce modelli di adozione che non presuppongono la radicale recisione dei rapporti con la famiglia d'origine e consentono la conservazione del rapporto (Cass. 40308/2021, G. Musumeci, Non si può ricorrere all'adozione piena se sussiste un significativo legame del minore con la famiglia d'origine, in IUS Famiglie, 22 marzo 2022). Più di recente la Suprema Corte, andando oltre il suo stesso orientamento, ha affermato che la disciplina dell'adozione piena non esclude che, nelle specifiche situazioni del caso concreto, l'interesse superiore del minore sia tale da imporre, al momento della pronuncia di adozione, di conservare rapporti affettivi con alcuni dei componenti della famiglia di origine (Cass. 10278/2024, S. Galluzzo, Adozione piena e legami con i genitori d'origine, 7 giugno 2024, IUS Famiglie).

Tale esigenza è stata del resto sottolineata più volte anche dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo la quale ha evidenziato come debbano essere residuali quelle33 soluzioni che recidano ogni legame del minore con la famiglia d'origine. La Corte ha in particolare precisato come l'allontanamento del bambino dal proprio nucleo familiare sia una misura estrema alla quale si dovrebbe fare ricorso solo in ultima istanza, tenendo conto, in ogni caso, che in tutte le decisioni riguardanti i minori il loro interesse superiore deve prevalere.

In questo contesto assumono importanza i “propositi del genitore” che nella specie vengono particolarmente tenuti in considerazione dalla Cassazione. La giurisprudenza ha peraltro più volte sostenuto l'irrilevanza della mera espressione di volontà dei genitori di accudire il minore in assenza di riscontri concreti (Cass. 24059/2021).  Si evidenzia infatti in proposito che la condizione di persistente mancanza di assistenza morale e materiale dei figli minorenni e l'incapacità a porre rimedio a tale situazione da parte del genitore, non viene meno per effetto della mera dichiarazione di quest'ultimo a prendersene cura, se non si concretizza in atti o comportamenti giudizialmente controllabili, tali da escludere la possibilità di un successivo abbandono (Cass. 9798/2024).

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