Indagini penali: pubblicato il Regolamento UE relativo al trasferimento dei procedimenti per i reati transfrontalieri

Valentina Pirozzi
18 Dicembre 2024

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 18 dicembre 2024, il Regolamento (UE) 2024/3011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2024 sul trasferimento dei procedimenti penali che mira a facilitare la cooperazione tra gli membri dell'UE nella gestione dei crimini transfrontalieri.

In data 18 dicembre 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea l'atteso Regolamento 2024/3011 che stabilisce le condizioni per il trasferimento dei procedimenti penali tra gli Stati membri. L'obiettivo dell'atto è quello di migliorare la cooperazione tra gli membri dell'UE, rendendo più efficiente la gestione dei crimini transfrontalieri, in specie quelli commessi da gruppi della criminalità organizzata, quali il traffico di droga, il traffico di migranti, la tratta degli esseri umani, il traffico di armi, la criminalità ambientale, la criminalità informatica o il riciclaggio di denaro. Le nuove norme si propongono anche di intensificare il rispetto dei diritti fondamentali dell'indagato o dell'imputato nel trasferimento del procedimento penale da un soggetto statale comunitario all'altro. 

Quanto ai criteri per la richiesta di trasferimento, il Regolamento in oggetto prevede che l'autorità richiedente può avanzare la stessa solo se ritiene che l'obiettivo di un'efficiente e corretta amministrazione della giustizia, compresa la proporzionalità, possa essere perseguito meglio conducendo il procedimento penale in un altro Stato membro. In particolare, nella fase della valutazione l'autorità richiedente deve tenere conto di vari fattori, la cui priorità e il cui peso devono basarsi sui fatti e sul merito di ogni singolo caso. Se, ad esempio, il reato è stato commesso in tutto o in parte nel territorio dello Stato richiesto, o se la maggior parte delle prove pertinenti ai fini dell'indagine si trova nello Stato richiesto o la maggior parte dei testimoni risiede nel territorio dello Stato richiesto, tale Stato dovrebbe essere ritenuto più adatto ad esercitare l'azione penale. 

Il nuovo Regolamento pone anche un forte accento sulla protezione dei diritti degli imputati e delle vittime. 

L'autorità richiedente è tenuta, infatti, ad informare, appena possibile, l'indagato o l'imputato della sua intenzione di emettere una richiesta di trasferimento del procedimento penale, offrendo altresì la possibilità per tale persona di esprimere la propria opinione, anche su aspetti connessi alla giustizia riparativa, a meno che l'adempimento di tali obblighi non pregiudichi la riservatezza delle indagini o l'imputato non sia rintracciabile o raggiungibile nonostante i ragionevoli sforzi profusi dall'autorità richiedente.

Per quanto riguarda i diritti della vittima, la norma prevede che essa debba essere informata, in una lingua a lei comprensibile, dell'intenzione dell'autorità competente di chiedere il trasferimento. Inoltre, la vittima deve avere la possibilità di esprimere un'opinione sulla richiesta di trasferimento, inclusi gli aspetti che riguardano la giustizia riparativa, in modo da poter partecipare attivamente al processo decisionale. L'autorità richiedente può non essere obbligata a seguire i passaggi indicati se ciò rischia di compromettere la riservatezza dell'indagine o di pregiudicare il corso del procedimento penale. 

Con questo Regolamento, gli indagati, gli imputati e le vittime avranno anche diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo contro la decisione di un paese di accettare il trasferimento del procedimento penale che può essere esercitato entro 15 giorni dalla data di ricezione della decisione di accettazione del trasferimento del procedimento penale. La decisione definitiva sul ricorso giurisdizionale deve essere adottata senza indebito ritardo e, ove possibile, entro 60 giorni.

Inoltre, per semplificare e velocizzare il processo, la legge prevede anche l'uso di un sistema elettronico decentrato – da istituirsi entro l'8 gennaio 2027 - per la comunicazione tra gli Stati membri e per lo scambio del modulo di richiesta nonché di qualsiasi altra informazione e documento pertinente.

Le disposizioni di chiusura prevedono che il Regolamento, che entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, si applicherà alle richieste di trasferimento dei procedimenti penali trasmesse a decorrere dal 1° febbraio 2027, mentre per quelle ricevute anteriormente a tale data continuano ad applicarsi gli strumenti esistenti in materia di trasferimento dei procedimenti penali.