Decreto ministeriale sui Paesi sicuri: ammissibile il sindacato giurisdizionale sulla sussistenza dei presupposti di legittimità nella designazione dei Paesi sicuri

La Redazione
19 Dicembre 2024

Con sentenza del 19 dicembre 2024, la Cassazione italiana ha affermato, sulla scia della sentenza della CGUE, Grande Sezione, 4 ottobre 2024, C-406/22, che il giudice ordinario non può sostituirsi al potere legislativo al quale compete stabilire un regime differenziato di esame delle domande di asilo per gli stranieri provenienti da Paesi designati come sicuri, tuttavia può sindacare la legittimità del decreto ministeriale sui Paesi sicuri, qualora la designazione contrasti in modo manifesto con i criteri fissati dalla normativa europea o nazionale.

Con sentenza depositata il 19 dicembre 2024, la Corte di cassazione italiana si è pronunciata in relazione ad una controversia relativa al mancato riconoscimento della protezione internazionale di un cittadino tunisino prima dell'individuazione dei  c.d. "Paesi sicuri" da parte del governo italiano, avvenuta con il d.l. n. 158/2024 “confluito”, con relativa abrogazione, nella legge n. 187/2024 di conversione del d.l. n. 145/2024, c.d. “Decreto flussi”.

Nello specifico, il 1° luglio 2024, il Tribunale di Roma, con un rinvio pregiudiziale chiedeva alla Consulta se, nel caso in cui un richiedente asilo presenti ricorso contro il rigetto della sua domanda a motivo della provenienza da un Paese sicuro (Tunisia), il giudice ordinario «sia vincolato alla designazione ministeriale di Paese sicuro o debba valutare sulla base di informazioni sui paesi di origine aggiornate al momento della decisione, se il paese incluso nell'elenco sia effettivamente tale alla luce della normativa europea e nazionale».

In risposta al rinvio pregiudiziale, la Corte ha stabilito che l'ammissibilità del sindacato giurisdizionale del decreto ministeriale che designa (nel regime antecedente al d.l n. 158/2024 poi abrogato e confluito nella legge n. 187/2024, di conversione del d.l. n. 145/2024) uno specifico Paese come “sicuro”, deriva dalla sentenza della CGUE, Grande Sezione, 4 ottobre 2024, C-406/22 (dove si stabiliva che la designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro deve estendersi a tutto il suo territorio ed il giudice nazionale che esamina la legittimità di una decisione amministrativa con cui si nega la concessione della protezione internazionale deve rilevare la violazione delle norme del diritto dell'Unione relative alla designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro), con l'effetto che al giudice ordinario, investito di un ricorso avverso una decisione di rigetto di una domanda, è consentito valutare se un Paese sicuro per un richiedente asilo lo sia davvero ed eventualmente disapplicare i decreti se sussistono ragioni che minano l'incolumità di chi richiede protezione internazionale.

La Prima Sezione civile della Corte di cassazione ha ribadito che il giudice ordinario è responsabile dell'effettiva tutela, nel caso specifico in esame, dei diritti fondamentali del richiedente asilo. Compete però al potere legislativo stabilire un regime differenziato di esame delle domande di asilo per gli stranieri provenienti da Paesi designati come sicuri, in linea con la normativa europea.

Il giudice ordinario non può dunque sostituirsi al Ministro degli Affari Esteri né annullare con effetti erga omnes il decreto ministeriale in questione. Tuttavia, può, come anticipato, valutare la legittimità di tale designazione nell'ambito normativo pregresso al d.l. 23 ottobre 2024, n. 158 e alla legge 9 dicembre 2024, n. 187 ed eventualmente disapplicare in via incidentale, in parte qua, il decreto ministeriale relativo all'elenco dei Paesi sicuri, qualora la designazione contrasti in modo manifesto con i criteri stabiliti dalla normativa europea o nazionale.

Infine, per garantire l'effettività del ricorso e della tutela, il giudice conserva il potere cognitorio ispirato al principio di cooperazione istruttoria, qualora il richiedente dimostri adeguatamente l'insicurezza nelle circostanze specifiche in cui si trova. In tal caso, la valutazione governativa sulla sicurezza del Paese di origine non risulta determinante, non generando un problema di disapplicazione del decreto ministeriale in questione.

Per ulteriori approfondimenti si veda la news Politica d'asilo: per il diniego della protezione internazionale il paese terzo d'origine deve ritenersi sicuro in tutto il suo territorio