Società tra avvocati: è vietata la partecipazione ai soci investitori puramente finanziari a tutela dell’indipendenza dell’ordine professionale
30 Dicembre 2024
Una società di avvocati tedesca ha impugnato, dinanzi al Consiglio di disciplina degli avvocati del foro di Baviera (Germania) una decisione dell'Ordine forense di Monaco di Baviera, del 9 novembre 2021, che ne ha disposto la cancellazione dall'albo per il fatto che una società a responsabilità limitata austriaca ne ha acquisito alcune quote sociali a fini puramente finanziari. Infatti, secondo la normativa tedesca vigente all'epoca solo gli avvocati e i membri di determinate professioni liberali potevano diventare soci di una società di avvocati. Il Consiglio di disciplina degli avvocati del foro di Baviera ha chiesto alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla compatibilità di tale normativa con il diritto dell'Unione. La Corte risponde che il diritto dell'Unione e, per l'esattezza, la libera circolazione dei capitali e la direttiva sui servizi, che concretizza la libertà di stabilimento, non ostano a una normativa nazionale che vieta il trasferimento delle quote sociali di una società di avvocati a un investitore puramente finanziario e che prevede, in caso di violazione di tale normativa, la cancellazione della società dall'albo. Questa restrizione alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei capitali è giustificata da motivi imperativi di interesse generale. Infatti, uno Stato membro ha il diritto di ritenere che un avvocato non sia in grado di esercitare la sua professione in modo indipendente e nel rispetto dei suoi obblighi professionali e deontologici qualora appartenga a una società in cui taluni soci siano persone che agiscano esclusivamente come investitori puramente finanziari, senza esercitare la professione di avvocato o un'altra professione soggetta a norme analoghe. Una restrizione siffatta non eccede quanto necessario per conseguire l'obiettivo perseguito. |