Aggiornate al Correttivo-ter le norme di comportamento del Collegio sindacale

La Redazione
02 Gennaio 2025

Il Consiglio Nazionale di Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha recentemente approvato e diffuso sul proprio sito le nuove Norme di comportamento del Collegio sindacale di società quotate e non quotate, con aggiornamenti alle ultime novità normative anche in tema di crisi e insolvenza.

Le nuove norme, che troveranno applicazione a partire dal 1° gennaio 2025, sono il risultato dell'aggiornamento delle raccomandazioni da ultimo pubblicate nel dicembre 2023 (di cui avevamo dato notizia in questa news) alle novità normative intervenute nell'ultimo anno.

In particolare, per quanto riguarda il collegio sindacale di società non quotate, il nuovo documento tiene conto della pubblicazione del d.lgs. 10 settembre 2024, n. 136 Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14») che ha comportato la rivisitazione della sezione 11 delle Norme dedicata alla vigilanza del collegio sindacale nella crisi d'impresa. Nella prefazione, vengono sottolineate le importanti precisazioni effettuate nelle norme 11.2. («Vigilanza per la rilevazione tempestiva della crisi») e 11. 3 («Segnalazione all'organo amministrativo»), in considerazione delle significative modifiche apportate all'art. 25-octies c.c.i.i. («Segnalazione dell'organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale») e in particolare:

  • la precisazione che la segnalazione va effettuata in presenza dei presupposti di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) – crisi – e lett. b) – insolvenza;
  • l'ampliamento della platea dei soggetti segnalanti (includendo anche l'incaricato della revisione legale), al fine di “attrarre” nell'ambito applicativo della norma la maggior parte delle PMI italiane che, in quanto s.r.l., possono nominare un revisore legale e non un organo di controllo;
  • la sostituzione del precedente testo del comma 2 («La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice civile») con una nuova versione («La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini dell'attenuazione o esclusione della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice civile o dall'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. La segnalazione è in ogni caso considerata tempestiva se interviene nel termine di sessanta giorni dalla conoscenza delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), da parte dell'organo di controllo o di revisione»), con la quale sono stati forniti criteri per orientare la valutazione demandata al giudice delle azioni risarcitorie.

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